Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1205/1962
Norme sul trattamento economico e normativo del personale salariato dipendente dagli alberghi, pensioni e locande, nonche' ristoranti, caffe' e bars annessi, delle province di Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Grosseto, Latina, Livorno, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Taranto e dei comuni di Fiuggi (Frosinone) e Taormina (Messina).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1205
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1205/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1205
## Norme sul trattamento economico e normativo del personale salariato
dipendente dagli alberghi, pensioni e locande, nonche' ristoranti,
caffe' e bars annessi, delle province di Ascoli Piceno, Bari,
Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Grosseto, Latina, Livorno,
Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Taranto e dei comuni di
Fiuggi (Frosinone) e Taormina (Messina).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hotels meubles, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi; Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visto, per la provincia di Ascoli Piceno, il contratto collettivo integrativo 25 maggio 1950, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, l'Associazione dei Commercianti di Fermo e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo - C.G.I.L.-; Visto, per la provincia di Bari, il contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, Sezione di Bari, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, La Segreteria Provinciale della U.I.L., la Segreteria Provinciale della C.I.S.N.A.L. - Commercio; Visto, per la provincia di Brindisi, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la C.G.I.L.; al quale hanno aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.Na.L.- e l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo e Pubblici Esercizi - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mense - C.G.I.L. -; Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la F.I.L.A.M.S. Provinciale, la F.I.S.A.S.C.A. Provinciale, la U.I.L.A.M. Provinciale, la C.I.S.Na.L. Provinciale; Visto, per la provincia di Foggia, il contratto collettivo integrativo 23 ottobre 1954, e relativa tabella, stipulato tra la Unione Provinciale dei Commercianti, il Sindacato Provinciale degli Albergatori e l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Pubblici Servizi; Visti, per la provincia di Grosseto: - l'accordo collettivo integrativo 5 luglio 1957, stipulato tra l'Associazione Toscana Albergatori, Delegazione di Grosseto, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M.; - l'art. 20 e l'ultimo comma dell'art. 8 del contratto collettivo integrativo 5 gennaio 1951, allegati al predetto accordo collettivo 5 luglio 1957; Visto, per la provincia di Latina, il contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti, l'Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale - Camera del Lavoro, il Sindacato Provinciale - Unione Sindacale C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale - Camera Sindacale U.I.L. -; Visti, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1958 e l'accordo collettivo di pari data, stipulati tra l'Associazione Provinciale Albergatori e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.- la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; ai quali ha aderito l'Unione Provinciale Sindacati C.I.S.Na.L.; Visto, per la provincia di Perugia, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione dei Commercianti, il Gruppo Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale F.I.L.A.M. -, Camera del Lavoro -, il Sindacato Provinciale F.I.L.S.A.C. -, Unione Sindacale C.I.S.L.;il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M. - Camera Sindacale U.I.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale A.M.P.E.; Visto, per la provincia di Reggio Calabria, il contratto collettivo integrativo 10 agosto 1956, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mense - C.G.I.L.-, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghieri; Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 15 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Romana Albergatori e la Federazione Provinciale Sindacale Addetti ai Servizi Commerciali - F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Albergo, Mensa e Servizi - F.I.L.C.A.M.S. - C.G.I.L. -; e, in pari data, tra la predetta Associazione e il Sindacato Provinciale Albergo, Mensa e Pubblici Esercizi - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 22 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra la Associazione italiana Alberghi e Turismo e la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. - la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Taranto, il contratto collettivo integrativo stipulato, in data 20 luglio 1960 tra l'Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici Esercizi e Termali; in data 21 luglio 1960, tra la predetta Associazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Mensa - FILCAMS; in data 22 luglio 1960, tra la Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi, Pensioni, Pubblici Esercizi e Termali-U.I.L.A.M.; in data 2 agosto 1960, tra l'Associazione Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori d'Albergo e Mensa, e Pubblici Esercizi-Federazione Nazionale A.M.P.E.-C.I.S.N.A.L.; Visto, per il comune di Fiuggi, il contratto collettivo integrativo 24 luglio 1951, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Albergatori di Frosinone e il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi - C.I.S.L. -; Visto, per il comune di Taormina, l'accordo collettivo integrativo 21 marzo 1960, stipulato tra l'Associazione Taorminese Albergatori e la C.G.I.L, la C.I.S.N.A.L., la U.I.L., la C.O.S.I.L.S.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provinciale di Ascoli Piceno, in data 30 luglio 1960, n. 22 della provincia di Bari, in data 30 giugno 1961, n. 4 della provincia di Brindisi, in data 24 maggio 1960, n. 7 della provincia di Catanzaro, in data 20 aprile 1960, n. 4 della provincia di Cosenza, in data 31 agosto 1960, n. 5 della provincia di Foggia, in data 7 giugno 1960, n. 1 della provincia di Grosseto, in data 29 aprile 1960, n. 6 della provincia di Latina, in data 29 luglio 1961, n. 6 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 6 della provincia di Perugia, in data 21 dicembre 1960, n. 9 della provincia di Reggio Calabria, in data 13 agosto 1960, n. 14 della provincia di Roma, in data 20 luglio 1961, n. 8 della provincia di Siracusa, in data 15 settembre 1961, n. 17 della provincia di Taranto, in data 30 giugno 1961, n. 2 della provincia di Frosinone, in data 28 aprile 1960, n. 13 della provincia di Messina, in data 3 aprile 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto: - per la provincia di Ascoli Piceno, contratto collettivo integrativo 25 maggio 1950, relativo al personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere e locande; - per la provincia di Bari, contratto collettivo integrativo 30 marzo 1960, relativo al personale operaio degli esercizi alberghieri; - per la provincia di Brindisi, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1959, relativo al personale dipendente da alberghi, pensioni e locande; - per la provincia di Catanzaro, contratto collettivo integrativo 3 marzo 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende di albergo, pensioni e locande; - per la provincia di Cosenza, contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dagli alberghi, pensioni e locande; - per la provincia di Foggia, contratto collettivo integrativo 23 ottobre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi; - per la provincia di Grosseto, accordo collettivo integrativo luglio 1957, art. 20 e ultimo comma dell'art. 8 del contratto collettivo integrativo 5 gennaio 1951, relativi ai lavoratori di albergo, pensioni e locande; - per la provincia di Latina, contratto collettivo integrativo 30 luglio 1960, relativo ai dipendenti di alberghi, e locande; - per la provincia di Livorno, accordo collettivo integrativo 25 settembre 1958, relativo ai dipendenti da alberghi di 1ª e 2ª categoria, e accordo collettivo 25 settembre 1958, relativo ai dipendenti da alberghi e pensioni di 3ª e 4ª categoria; - per la provincia di Perugia, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da alberghi e locande; - per la provincia di Reggio Calabria, contratto collettivo integrativo 10 agosto 1956, relativo ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande; - per la provincia di Roma, contratto collettivo integrativo 15 giugno 1960, relativo ai lavoratori salariati delle aziende alberghiere; - per la provincia di Siracusa, contratto collettivo integrativo 22 giugno 1960, relativo al personale salariato dipendente dalle aziende alberghiere; - per la provincia di Taranto, contratto collettivo integrativo 20, 21, 22 luglio, 2 agosto 1960, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande; - per il comune di Fiuggi, contratto collettivo integrativo 24 luglio 1951, relativo a tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, pensioni e locande, nonchè dai ristoranti, caffè e bars annessi. - per il comune di Taormina, accordo collettivo integrativo 31 marzo 1960, relativo ai lavoratori di albergo; Le norme di cui al primo comma sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale salariato dipendente dalle imprese esercenti le attività indicate dai contratti e dagli accordi collettivi di cui al primo comma, delle province di Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Grosseto, Latina, Livorno, Perugia, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Taranto e dei comuni di Fiuggi (Frosinone) e Taormina (Messina). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 10. - VILLA
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