Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1209/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 10/07/1978 In vigore dal: 07/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1209

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1209/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1209 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 144, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è soppresso e sostituito dal seguente: Art. 1 Art. 144. - Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero complessivo di 30 da ripartire nei tre anni di corso. Gli articoli 153, 154 e 155, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 153. - La scuola di specializzazione in reumatologia, istituita presso la facoltà di medicina dell'Università di Ferrara, ha la durata di 4 anni accademici. Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami. Art. 154. - Non potranno essere concesse per nessun titolo abbreviazioni di corso. Il numero complessivo degli iscritti nei quattro anni di corso non potrà essere superiore a 30. Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti come specificato nell'art. 155. Art. 155. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti: 1° Anno: 1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore; 2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica di interesse reumatologico; 4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche; 5) immunologia reumatologica; 6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale). 2° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale); 2) esami di laboratorio in reumatologia; 3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie; 4) farmacologia reumatologica; 5) anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche; 6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale). 3° Anno: 1) clinica e terapia ortopedica (biennale); 2) fisioterapia reumatologica; 3) idro-climatologia di interesse reumatologico; 4) reumo-artropatie professionali; 5) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale). 4° Anno: 1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi; 2) riabilitazione del malato reumatico; 3) clinica e terapia ortopedica (biennale); 4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale). L' art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1975, n. 478 , relativo alla scuola di specializzazione in oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, è soppresso e sostituito dal seguente: Art. 157. - La scuola di specializzazione in oftalmologia, che conferisce il diploma di specialista in oftalmologia, ha sede presso la clinica oculistica dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica oculistica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 342

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