Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1215/1958
Modificazioni ed aggiunte al regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1215
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1215/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1215
## Modificazioni ed aggiunte al regolamento per la fabbricazione dei
pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare,
approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª); Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, numero 226 ; Sentito il parere del Comitato centrale metrico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio Decreta: Art. 1 Al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato Con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 , sono aggiunti i seguenti articoli: Art. 31-bis. - Apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi. Gli apparecchi automatici e semi-automatici, per misurare liquidi in genere e carburanti inispecie, saranno ammessi alla verificazione metrica caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive ed indicherà le norme per la loro verificazione e legalizzazione. La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica, la ragione sociale del fabbricante, gli estremi del provvedimento, le indicazioni delle portate massima e minima, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione dovranno essere riportati, in modo indelebile sui quadranti indicatori o su altra parte dello strumento stesso, ben visibile all'acquirente e non rimovibile. Tali elementi concorrono, tutti insieme, alla identificazione del misuratore. In tutti gli apparecchi destinati a misurare liquidi di qualunque specie, siano essi automatici o semi-automatici, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella: ===================================================================== VOLUME EROGATO | Tolleranza | Tolleranza | in piu | in meno ------------------------------|-------------------|------------------ | | Fino al mezzo decilitro...... | millilitri 1 | millilitri 1 Decilitro.................... | " 2 | " 2 Doppio decilitro............. | " 3 | " 2 Quarto di litro.............. | " 3 | " 2 Mezzo litro.................. | " 4 | " 3 Litro........................ | " 6 | " 4 Doppio litro................. | " 12 | " 8 Mezzo decalitro.............. | " 30 | " 20 Oltre il mezzo decalitro..... | " 0,3 % | " 0,2 % | | Nei misuratori ad erogazione continua di gas liquefatti la tolleranza sarà del 0,5%, tanto in più quanto in meno. Nelle misure di capacità di tipo speciale, impiegate per la verificazione degli apparecchi per misurare liquidi, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella: decilitro.................................. millilitri 1 doppio decilitro........................... " 1 quarto di litro (misura tollerata)......... " 1 mezzo litro................................ " 2,5 litro...................................... " 2,5 doppio litro............................... " 2,5 mezzo decalitro............................ " 5 decalitro.................................. " 5 doppio decalitro........................... " 10 quarto di ettolitro........................ " 10 mezzo ettolitro............................ " 25 ettolitro.................................. " 25 doppio ettolitro........................... " 50 mezzo chilolitro........................... " 100 chilolitro................................. " 100 doppio chilolitro.......................... " 250 Il valore di un intervallo della scala graduata sarà, per ciascuna misura, non maggiore della tolleranza consentita. I limiti di tolleranza sopra indicati si applicheranno sia in sede di verificazione prima, sia in sede di verificazione periodica. Art. 86-bis. - Strumenti per posare automatici e semi-automatici. I diversi tipi di strumenti per pesare automatici e semi-automatici saranno ammessi alla verificazione metrica, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive essenziali ed indicherà le norme per la loro verificazione e legalizzazione. La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica la ragione sociale del fabbricante, l'indicazione della portata e quella della pesata minima (nei casi in cui quest'ultima sia obbligatoria), il valore di un intervallo della scala graduata, gli estremi del provvedimento di ammissione e il numero di matricola, dovranno essere riportati in modo indelebile sui quadranti e concorreranno tutti insieme, all'identificazione dello strumento stesso. Negli strumenti che, invece di quadranti graduati, siano provvisti di indicatori automatici di altra, natura (schermi translucidi, ecc.) le iscrizioni di cui al precedente comma saranno riportate su apposita targa, la inamovibilità della quale sarà garantita da bolli. È consentito, che le scale graduate degli indicatori automatici portino, oltre l'ultima suddivisione, un massimo di cinque intervalli, non computabili nella portata dello strumento. I tratti relativi a tali intervalli, nonchè quelli compresi tra lo zero e la eventuale suddivisione corrispondente alla pesata minima dovranno essere di colore diverso da quello degli altri tratti della graduazione od essere tracciati su fondo che si distingua per diverso colore. Gli involucri delle bilance automatiche e semi-automatiche da banco dovranno essere vincolati con bolli. L'organo su cui va caricata la merce sarà costituito da un piatto rimovibile sostenuto da una crociera vincolata da bolli. Esso, qualora sia metallico, dovrà essere provvisto della marca di fabbrica e dell'indicazione della portata e dovrà essere legalizzato con bolli di verificazione. L'indicazione del valore di pesata minima sarà obbligatoria per gli strumenti le cui suddivisioni non siano interiori a 5 grammi. Detto valore dovrà essere pari ad almeno venti volte quello di un intervallo della graduazione. Nelle bilance automatiche e semi-automatiche da banco non è consentita l'applicazione di masse regolatrici dell'equilibrio a zero. Le bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma e le bilance pensili potranno avere la massa di correzione, come è indicato dall'art. 69. Le norme per il vincolo, parziale o totale, dell'involucro, in relazione al sistema di leve, usato per il sostegno e la riduzione del carico, ed alla eventuale presenza di masse aggiuntive interne, saranno stabilite dal provvedimento di ammissione. Il sistema di leve potrà essere modificato, rispetto a quello ammesso, senza che occorra un particolare provvedimento, nel caso di strumenti destinati ad usi speciali, purchè soddisfi alle norme generali in vigore e purchè il complesso degli organi del funzionamento automatico resti inalterato. Il valore della pesata minima, nelle bilance a piattaforma e pensili, dovrà essere non inferiore a cinquanta volte quello rappresentato da un intervallo della scala graduata. Nelle bilance semi-automatiche portatili, a piattaforma, le aste ausiliarie di stadera per l'aumento della portata, dovranno essere disposte dalla parte della piattaforma. Negli strumenti il cui indicatore automatico sia di portata inferiore ai 10.000 kg, la portata delle aste ausiliarie di stadera non dovrà superare quella dell'indicatore stesso, non considerando nel computo la graduazione dell'eventuale nonio. Negli strumenti di qualsiasi portata, il valore di ogni intervallo della graduazione dell'asta, e dell'eventuale nonio, dovrà rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella B annessa alla legge. Detto valore, inoltre, non potrà superare quello della portata dell'indicatore automatico, nè essere inferiore a quello di un intervallo della graduazione dell'indicatore stesso. Le bilance automatiche (da banco, a piattaforma, pensili) assumono posizioni di equilibrio differenti per i diversi carichi indicati sul quadrante. Qualora, sotto un carico qualsiasi, dallo zero alla portata massima, l'indice non assuma la posizione che ad esso compete, questa dovrà ottenersi con l'aggiunta o la sottrazione di un peso non maggiore di quello rappresentato da un intervallo della graduazione. Se questa condizione non sarà soddisfatta, lo strumento non potrà essere legalizzato. La posizione normale d'uso delle bilance automatiche e semi-automatiche, portatili, da banco o a piattaforma, sarà indicata da una livella a bolla d'aria, sferica, e sarà definita, a strumento scarico, dalla corrispondenza dell'indice col tratto zero, quando la bolla è centrata. La livella dovrà essere disposta in lungo ben visibile e sarà vincolata ad una parte rigidamente connessa col supporto del giogo pendolare, ovvero negli strumenti con testata girevole, col sostegno rispetto al quale la testata stessa è libera di girare. La sensibilità della livella dovrà essere tale che, per una inclinazione della bilancia che produca nella posizione dell'indice, la variazione, rispetto allo zero, di un intervallo della graduazione, la bolla debba spostarsi dalla sua posizione centrale, di almeno un millimetro. L'inclinazione suddetta, col piatto delle merci carico di un peso pari alla portata del quadrante, non dovrà produrre una variazione superiore a quella di un intervallo, precedentemente considerata. Nelle bilance automatiche pensili la posizione normale d'uso sarà determinata dalla verticalità dell'asse mediano dello strumento, accertabile a vista. Detta condizione dovrà essere osservata anche nel caso che i ganci di applicazione del carico siano multipli.
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