Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1216/1962

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinemateatrali delle province di Bolzano, Cosenza, Ravenna, Udine e del comune di Vigevano (provincia di Pavia).

Pubblicato: 21/08/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1216

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1216/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1216 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinemateatrali delle province di Bolzano, Cosenza, Ravenna, Udine e del comune di Vigevano (provincia di Pavia). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1957 e l'accordo salariale nazionale 12 agosto 1959, per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali; Visto, per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 23 maggio 1959, stipulato tra la Sezione ACIS Spettacolo dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; Visto, per la provincia di Cosenza, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra la Delegazione Provinciale del Piccolo Esercizio Cinematografico dell'Associazione Provinciale degli industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Sezione AGIS Spettacolo dell'Associazione Provinciale degli Industriali e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L., il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria lavoratori dello Spettacolo - G.I.S.L.-; Visto, per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1951, stipulato tra il Gruppo Industrie dello Spettacolo dell'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I. S.L.-; Visto, per il Comune di Vigevano, provincia di Pavia, l'accordo collettivo integrativo 25 maggio 1959, stipulato tra la Delegazione ACIS Provinciale e la Camera del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Bolzano, in data 21 dicembre 1960, n. 2 della provincia di Cosenza, in data 30 maggio 1960, n. 8 della provincia di Ravenna, in data 7 dicembre 1960, n. 8 della provincia di Udine, in data 7 maggio 1960, n. 3 della provincia di Pavia, in data 4 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività, relative ai dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinemateatrali, per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bolzano, l'accordo collettivo integrativo 23 maggio 1959; - per la provincia di Cosenza, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959; - per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 22 marzo 1951; - per il Comune di Vigevano (provincia di Pavia), l'accordo collettivo integrativo 25 maggio 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatrali delle province di Bolzano, Cosenza, Ravenna, Udine e del Comune di Vigevano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 36. - VILLA

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