Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1218/1962

Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e dia ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P.S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi delle province di Alessandria, Gorizia, Grosseto, L'Aquila, Matera, Palermo, Ravenna,

Pubblicato: 21/08/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1218

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1218/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1218 ## Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e dia ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P.S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi delle province di Alessandria, Gorizia, Grosseto, L'Aquila, Matera, Palermo, Ravenna, Rieti, Savona, Siena e Vercelli, con esclusione della zona Biellese. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio, caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplate nell'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa, della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visto per la provincia, di Alessandria, il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti e la C.I.S.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghieri e Pubblici Esercizi e Termali, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - C.G.I.L. -, il Sindacato Dipendenti Pubblici Esercizi - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo integrativo 30 aprile 1948, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti, Gruppo Esercenti Caffè, Bars, ecc., e la Camera Confederale del Lavoro; Visti, per la provincia di Gorizia, escluso il comune di Grado: - l'accordo collettivo 13 giugno 1951, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti della Provincia, di Gorizia, Gruppo Esercenti Caffe-Bars, il Gruppo Esercenti Caffè - Bars dell'Associazione dei Commercianti di Monfalcone e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro; - l'accordo collettivo 31 luglio 1959, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti, Gruppo Esercenti Caffè, Bars, Gelaterie, e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto, per la provincia di Grosseto: - il contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa - C.G.I.L. - l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.-; Visti, per la provincia di L'Aquila: - l'accordo collettivo 2 agosto 1949, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti, il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e la Libera Confederazione Generale italiana del Lavoro, Segreteria Provinciale, il Sindacato Provinciale Bar e Caffè; - l'accordo collettivo integrativo 9 dicembre 1949, e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Commercianti, Sezione Provinciale Pubblici Esercizi, e il Sindacato Libero Dipendenti da Bars, Caffè, Gelaterie ed Esercizi Similari; Visto, per la città di Avezzano, l'accordo collettivo 28 ottobre 1953, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la C.C.d.L., la C.I.S.L., la C.I.S.Na.L.; Visto, per la città di L'Aquila, l'accordo collettivo 14 gennaio 1954, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.; Visti, per la città di Sulmona: - l'accordo collettivo 3 giugno 1954, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la C.I.S.L., la C.G.I.L.; - l'accordo collettivo 22 gennaio 1959, stipulato tra l'Associazione Commercianti e il Sindacato Lavoratori Albergo e Pubblici Esercizi; Visto, per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, stipulato tra la Categoria degli Esercenti Caffè, Bar, Birrerie, Bottiglieri, Gelaterie ed ogni altro Esercizio Similare, con l'assistenza dell'Unione Provinciale dei Commercianti, e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Palermo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Esercenti Dolcieri e Pubblici Esercizi e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa; Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 29 luglio 1959, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi e la F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L. - la F.I.L.A.M. - C.G.I.L.-, la U.I.L.A.M. - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Rieti, l'accordo collettivo integrativo 2 dicembre 1950, stipulato tra il Sindacato Provinciale Pubblici Esercizi - Associazione Provinciale dei Commercianti-, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa - Unione Sindacale C.I.S.L. -, la Camera, del Lavoro, la U.I.L., la C.I.S.N.A.L.; Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 30 maggio 1955, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Esercenti e Commercianti - Sindacato Pubblici Esercizi - e la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, la C.I.S.L., la U.I.L.; Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1952, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori di Albergo, Mensa, Caffè e Termali; Visto, per la provincia di Vercelli, con esclusione della zona Biellese, l'accordo collettivo 12 gennaio 1953, stipulato tra l'Associazione Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Alessandria, in data 30 giugno 1961, n. 6 della provincia di Gorizia in data 1 settembre 1960, n. 15 della, provincia di Grosseto, in data 20 giugno 1961, n. 1 e 2 della provincia di L'Aquila, in data 25 agosto 1960 e 26 agosto 1960, n. 5 della provincia di Matera, in data 14 aprile 1960, n. 1 della provincia di Palermo, in data 1 marzo 1960, n. 4 della provincia di Ravenna, in data 30 giugno 1960, n. 1 della provincia di Rieti, in data 27 luglio 1961, n. 7 della provincia di Savona, in data 1 agosto 1960, n. 8 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, n. 11 della provincia di Vercelli, in data 6 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria: - per la provincia di Alessandria, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai dipendenti a caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari; - per la provincia di Gorizia, accordo collettivo integrativo 30 aprile 1948, relativo al personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente da aziende di caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e similari, nonchè da negozi di pasticceria e confetteria e da reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - per la provincia di Gorizia, escluso il comune di Grado, accordo collettivo 13 giugno 1951, relativo al personale indicato nel suddetto contratto collettivo 30 aprile 1948, e accordo collettivo 31 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da esercizi di caffè, bars, gelaterie, birrerie, pasticcerie, bomboniere ed esercizi similari; - per la provincia di Grosseto, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1960, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande, contemplate dall'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - per la provincia di L'Aquila, accordo collettivo 2 agosto 1949, relativo alla fissazione del minimo salariale per il personale con qualifica di barista, o banconiere, alle dipendenze di pubblici esercizi, e accordo collettivo integrativo 9 dicembre 1949, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate dall'art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria, reparti di pasticceria annessi a pubblici esercizi; - per la città di Avezzano, accordo collettivo 28 ottobre 1953, relativo ai dipendenti da caffè e bars; - per la città di L'Aquila, accordo collettivo 14 gennaio 1951, relativo all'applicazione della scala mobile al personale dipendente da pubblici esercizi; - per la città di Sulmona, accordo collettivo 3 giugno 1954, relativo all'applicazione della scala mobile al personale dipendente da pubblici esercizi, e accordo collettivo 22 gennaio 1959, relativo al trattamento economico dei dipendenti da caffè, bars, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari; - per la provincia di Matera, contratto collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, gelaterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P.S.; - per la provincia di Palermo, contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie ed esercizi similari; - per la provincia di Ravenna, contratto collettivo integrativo 29 luglio 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare munito di licenza di P.S.; - per la provincia di Rieti, accordo collettivo integrativo 2 dicembre 1950, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie e da ogni altro esercizio similare; - per la provincia di Savona, accordo collettivo integrativo 30 maggio 1955, relativo al personale dipendente da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, gelaterie, confetterie ed ogni altro esercizio similare - per la provincia di Siena, accordo collettivo integrativo 24 settembre 1952, relativo ai dipendenti da caffè, bar, birrerie, bottiglierie, gelaterie, confetterie; - per la provincia di Vercelli, con esclusione della zona Biellese, accordo collettivo 12 gennaio 1953, relativo a tutto il personale a paga fissa dipendente dai caffè, bars ed esercizi similari. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate nei contratti e negli accordi collettivi di cui al primo comma, delle province di Alessandria, Gorizia, Grosseto, L'Aquila, Matera, Palermo, Ravenna, Rieti, Savona, Siena e Vercelli, con esclusione della zona Biellese. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 34. - VILLA

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