Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1221/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1957, n. 1221
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1221/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1957, n. 1221
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 70, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, sono inseriti i seguenti articoli relativi alle scuole di perfezionamento e specializzazione annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia. Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia Art. 71. - Le scuole postuniversitarie di perfezionamento e specializzazione conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell' art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 . Art. 72. - Direttore di ciascuna scuola di perfezionamento e specializzazione è il titolare della cattedra che dà il titolo alla scuola; egli è nominato dalla Facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Nel caso in cui detto titolare non sia professore di ruolo, il direttore è scelto dalla Facoltà tra i suoi membri titolari. Egli presiede il Consiglio della scuola costituito a norma dell'articolo seguente; vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà di medicina e chirurgia di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto. Gli insegnanti sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo, tra i liberi docenti, tra gli assistenti e sono nominati dalla Facoltà. Art. 73. - Il Consiglio dei professori di ciascuna delle scuole di perfezionamento è costituito da tutti i docenti, che a qualsiasi titolo vi impartiscono un insegnamento. Art. 71. Alle scuole di perfezionamento sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Gli aspiranti debbono nei termini regolamentari presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e corredata dal certificato di nascita, del certificato di laurea e delle quietanze del pagamento delle tasse, soprattasse e contributi relativi. Il numero degli iscritti è determinato per ciascuna scuola. Qualora il numero delle domande d'iscrizione ecceda quello fissato, si procederà a una scelta in base ai titoli e a un esame di cultura medico chirurgica generale. Art. 75. - Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatorio l'internato in uno almeno degli istituti pertinenti agli insegnamenti impartiti. Gli insegnamenti di ciascuna scuola di perfezionamento sono quelli fissati nel presente statuto. Quando gli iscritti siano in numero limitato, gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ed essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina. In ogni caso, però, per le materie fondamentali debbono essere tenuti appositi corsi per gli iscritti alla scuola. Art. 76. - La Facoltà, su parere del Consiglio della scuola, può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti dallo statuto per il conseguimento del diploma nelle singole scuole, quei laureati in medicina e chirurgia che presentino particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea. L'esonero, però, non potrà in nessun caso essere superiore a un anno di corso, fermo restando che l'iscritto deve superare gli esami relativi all'anno di corso esonerato e ottemperare agli obblighi amministrativi. Art. 77. - Le date di inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tuttavia per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi, tali date possono essere dalla Facoltà prorogate o spostate. Art. 78. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dalla Facoltà, su proposta del direttore di ogni scuola. In ogni caso ciascuna Commissione non può essere composta con meno di tre membri. Le Commissioni per gli esami di diploma sono composte di sette membri; ne è presidente il direttore della scuola e ne fanno parte gli insegnanti della scuola stessa ed altri professori di ruolo, designati dal preside della Facoltà su proposta del direttore della scuola, nonchè un libero docente. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con l'approvazione del direttore della scuola. Art. 79. - Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione sono quelle medesime stabilite dalla legge per le Facoltà presso le quali le scuole sono istituite. Il Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della facoltà, stabilisce anno per anno i contributi che gli iscritti alle varie scuole debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualsiasi natura di cui usufruiscono durante gli anni di studio. La tassa di diploma è fissata in L. 6.000 a norma dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Art. 80. - L'importo delle soprattasse d'esame viene diviso secondo quanto stabilito dal decreto Presidenziale del 2 dicembre 1952, n. 4512 . Dall'importo delle tasse di immatricolazione e di iscrizione, è detratta una quota da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione a favore di ogni singola scuola. I contributi di laboratorio vengono versati integralmente alle singole scuole. Le tasse di diploma sono devolute all'Erario. Art. 81. - Alle scuole di perfezionamento e di specializzazione si intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore, per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto. Art. 82. - A coloro che hanno frequentato le scuole e superato le prove relative, verrà rilasciato nelle forme legali, un diploma di perfezionamento o di specializzazione a seconda delle finalità delle varie scuole, da valere a tutti gli effetti di legge. NORME SPECIALI PER LE SINGOLE SCUOLE Scuola di perfezionamento in cardio-reumatologia Art. 83. - La scuola ha la durata di tre anni. Ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è direttore della scuola stessa. Potranno essere iscritti alla scuola i medici in possesso della laurea in medicina, e chirurgia, nel numero massimo di 10 (dieci) per anno. Le materie d'insegnamento per anno sono le seguenti: 1° anno: Anatomia cardio-vascolare ed articolare; Fisiologia cardio-vascolare; Patologia speciale cardio-reumatica; Semeiotica fisica. 2° anno: Anatomia patologica cardio-vascolare ed articolare; Patologia speciale cardio-reumatica; Fisiopatologia cardio-reumatica; Semeiotica fisica; Tecniche laboratoristiche speciali; Elettrocardiografia; Farmacologia. 3° anno: Clinica cardio-reumatica; Terapia cardio-reumatica; Radiologia; Elettrocardiografia. Alla fine di ogni corso si dovranno sostenere gli esami per le materie svolte durante l'anno ad eccezione di quelle biennali per le quali si dovrà adire all'esame di completamento del biennio. Oltre agli insegnamenti teorici, saranno svolte esercitazioni pratiche alle quali gli iscritti hanno l'obbligo di intervenire. L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico, dimostrativo a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. L'esame di diploma si sostiene alla fine dei tre anni di corso e si estende a tutte le materie di insegnamento vertendo in particolare sull'argomento scelto come tesi. In un manifesto annuale della clinica medica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti. Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio Art. 84. - La scuola che ha la durata di due anni ha sede presso la clinica medica il cui professore di ruolo è il direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i medici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 10 (dieci) per anno. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Chimica dei processi digestivi, nozioni di chimica sulle malattie del ricambio; Microscopia e chimica clinica relativa alla specialità; Anatomia normale e patologica del fegato, del tubo digerente, e delle ghiandole endocrine in relazione alle malattie del ricambio (si intende che anatomia normale e anatomia patologica degli organi ed apparati contrassegnati sono due materie distinte di insegnamento). Internato nella clinica medica. 1° e 2° anno: Patologia e clinica delle malattie del fegato e del ricambio (in quest'ultime con le ghiandole endocrine); Terapia generale e speciale delle malattie del ricambio e del tubo digerente. Gli iscritti al secondo anno hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto di clinica medica, secondo i turni stabiliti dal direttore della scuola. Al termine del primo anno gli iscritti dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di chimica fisiologica e clinica. Alla fine dei corsi, oltre alla dissertazione scritta i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialità, comprendente tutte le materie di insegnamento e una prova clinica sul malato. Scuola di perfezionamento in ematologia Art. 85. - La scuola ha la durata di due anni e ha sede presso l'Istituto di patologia medica. Il professore di ruolo di semeiotica medica è il direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 12 (dodici) per anno. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1. Ematologia morfologica e clinica; 2. Fisiopatologia della coagulazione; 3. Immuno-ematologia; 4. Anatomia patologica degli organi ematopoietici. 2° anno: 1. Patologia e clinica delle malattie del sangue e degli organi emopoietici; 2. Tecnica e diagnostica ematologica con esercitazioni istologiche, sierologiche e biochimiche; 3. Terapia delle emopatie. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di compiere periodi di internato nell'Istituto sede della scuola, secondo i turni stabiliti dal direttore della scuola. L'insegnamento oltre che a mezzo di lezioni cattedratiche è impartito in forma di esercitazioni, di colloqui su casi clinici che si presentino di volta in volta all'esame. A iniziativa del direttore della scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini. Gli iscritti alla fine del primo anno di corso dovranno superare una prova di esame su nozioni generali di ematologia. Alla fine del secondo anno di corso i candidati dovranno sostenere un esame di cultura generale sulla specialità, comprendente tutte le materie di insegnamento e una prova clinica sul malato, per poter essere ammessi all'esame di diploma. Scuola di perfezionamento in clinica pediatrica Art. 86. - La scuola di perfezionamento in pediatria ha la durata di due anni ed ha sede presso la clinica pediatrica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola. Potranno essere iscritti alla scuola i medici in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nel numero massimo di 8 (otto). Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1. Clinica, pediatrica; 2. Puericultura; 3. Anatomia patologica con particolare riguardo alla patologia infantile; 4. Clinica ortopedica; 5. Clinica otorinolaringoiatrica; 6. Embriologia - Anatomia del neonato; 7. Fisiologia del neonato. 2° anno: 1. Clinica pediatrica; 2. Radiologia pediatrica; 3. Clinica pediatrica chirurgica; 4. Terapia generale pediatrica. È obbligatorio l'internato nei due anni di corso nella clinica pediatrica. L'insegnamento oltre che a mezzo di lezioni consta di colloqui su casi clinici che si presentino di volta in volta. A iniziativa del direttore della scuola potranno essere svolte conferenze sopra argomenti speciali affini. Gli iscritti alla fine del primo anno di corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un gruppo unico delle seguenti materie: 1. Clinica ortopedica; 2. Clinica otorinolaringoiatrica; 3. Puericultura; 4. Anatomia patologica. Alla fine del secondo anno di corso gli iscritti dovranno sostenere l'esame di profitto di tutte le materie del secondo anno per poter essere ammessi all'esame del diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 132. - RELLEVA
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