Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1222/1952

Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 25/09/1952 In vigore dal: 02/08/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1222

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1222/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1222 ## Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229 ; 30 ottobre 1930, n. 1931 ; 22 ottobre 1931, n. 1463 ; 27 ottobre 1932, n. 2079 ; 27 dicembre 1934, n. 2435 ; 1 ottobre 1936, n. 2472 ; 20 aprile 1939, n. 1068 ; 2 ottobre 1940, n. 1470 ; 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 ; 31 ottobre 1950, n. 1278 ; 19 giugno 1951, n. 1093 ; 27 ottobre 1951, n. 1805 ; 27 ottobre 1951, n. 1806 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Dopo l'attuale art. 64, relativo alle scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche sono aggiunti i seguenti nuovi articoli concernenti la istituzione di una scuola di specializzazione in "oncologia". Scuola di specializzazione in oncologia Art. 65. - La scuola di specializzazione in oncologia che conferisce il titolo di specialista in oncologia è istituita presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica dell'Università di Pavia e posta sotto la direzione del titolare di anatomia e istologia patologica della detta Università. La scuola dispone dei laboratori dell'istituto di anatomia e istologia patologica comprese le sezioni di genetica umana e sperimentale, dell'istoteca, del materiale anatomico e delle attrezzature di detto Istituto compreso il Museo anatomo-patologico e di due sezioni di malati della clinica chirurgica dell'Università di Pavia. La scuola dispone anche di altri mezzi di osservazione, di studio ed esercizio pratico relativo ai timori di interesse non strettamente chirurgico e alla terapia (clinica medica, clinica dermosifilopatica, clinica ostetrica e ginecologica, Istituto di radiologia). Detta scuola dispone inoltre di trenta letti posti a disposizione delle cliniche medica, ostetrico ginecologica e dermosifilopatica necessari ai rispettivi titolari per il loro insegnamento nella scuola di oncologia. Art. 66. - Il corso che si svolge presso i suddetti Istituti ha la durata di tre anni e comprende gli insegnamenti di: 1) anatomia e istologia patologica dei tumori maligni dell'uomo (corso triennale di 40 lezioni annue); 2) patologia sperimentale dei tumori maligni (corso biennale di 30 lezioni annue - 1° e 2° anno); 3) clinica dei tumori maligni dell'uomo (corso triennale di 30 lezioni annue); 4) diagnosi e terapia radiologica dei tumori maligni dell'uomo (corso biennale di 40 lezioni annue - 2° e 3° anno); 5) clinica e patologia dei tumori maligni dell'apparato genitale femminile (corso biennale di 20 lezioni annue - 2° e 3° anno); 6) terapia chirurgica dei tumori maligni dell'uomo (corso biennale di 20 lezioni annue). Agli insegnamenti vengono aggiunte esercitazioni pratiche e conferenze teoriche in numero di cinquanta (sedici al primo, sedici al secondo e diciotto al terzo anno) che li completano e che inoltre illustrano i seguenti capitoli della oncologia: 1) morfologia normale e patologica della riproduzione cellulare e biochimica dei tumori; 2) tecnica per il prelievo e l'esame istologico del materiale neoplastico - diagnosi precoce dei tumori maligni e stati precancerosi; 3) sierologia ed ematologia dei portatori di tumori maligni; 4) diagnosi e trattamento dei tumori maligni della cute; 5) diagnosi e trattamento dei tumori maligni dell'apparato respiratorio; 6) diagnosi e trattamento dei tumori del sistema nervoso centrale e periferico. Art. 67. - Alla scuola sono ammessi laureati in medicina e chirurgia in numero limitato alle disponibilità dei laboratori, dei reparti clinici e del materiale didattico. Nono sono ammesse abbreviazioni di corso. Il Consiglio della scuola esaminerà le domande di ammissione e formerà una graduatoria dei candidati ai posti disponibili il cui numero sarà fissato dallo stesso Consiglio di anno in anno in rapporto alle sopra ricordate esigenze. È obbligatorio un anno di internato nell'istituto di clinica chirurgica e uno nell'istituto di anatomia, e istologia patologica dell'Università di Pavia. Art. 68. - Alla fine di ogni anno gli iscritti devono sostenere un esame sulla materia dei corsi di lezioni e delle esercitazioni e conferenze e se riconosciuti idonei verranno ammessi al corso successivo. Alla fine del terzo anno essi presenteranno e discuteranno una dissertazione scritta su argomento oncologico elaborata in uno degli Istituti clinici e biologici della Facoltà medica dell'Università di Pavia. Art. 69. - Le Commissioni degli esami di profitto e di diploma saranno composte degli insegnanti della scuola, secondo le norme previste dallo statuto della Università di Pavia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 29. - FRASCA

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