Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1222/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.

Pubblicato: 12/12/1968 In vigore dal: 28/10/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1222

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1222/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1222 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - È modificato nel senso che viene istituito, nel corso di laurea in chimica, l'indirizzo inorganico-chimico-fisico. Pertanto, dopo l'elenco degli insegnamenti fondamentali del triennio comuni al due indirizzi e complementari per l'indirizzo organico-biologico viene inserito il seguente nuovo elenco relativo agli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico. 1) Chimica teorica; 2) Elettrochimica; 3) Radiochimica; 5) Fisica tecnica; 6) Misure elettriche; 7) Scienza dei metalli; 8) Chimica industriale; 9) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 10) Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 11) Fisica superiore; 12) Chimica applicata (ai materiali da costruzione); 13) Chimica macromolecolare; 14) Chimica quantistica; 15) Chimica nucleare; 16) Stereochimica inorganica; 17) Chimica inorganica superiore; 18) Geochimica; 19) Chimica fisica dello stato solido; 20) Chimica dei composti elemento-organici; 21) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche; 22) Storia della scienza; 23) Geometria analitica con elementi di proiettiva. Nello stesso articolo l'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti: All'atto dell'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve scegliere l'indirizzo che intende seguire. La scelta dell'indirizzo è impegnativa e può essere variata soltanto in casi eccezionali, subordinatamente al parere favorevole della facoltà. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti fra i complementari pertinenti l'indirizzo seguito. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 ottobre 1963 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 31. - GRECO

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