Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1226/1962

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti.

Pubblicato: 21/08/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1226

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1226/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1226 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti. Relazione al Presidente della Repubblica, in merito al decreto legislativo recante norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e degli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti. Signor Presidente, l'unito decreto legislativo, che mi onoro di sottoporLe, regola, in attuazione delle leggi 14 luglio 1959, n. 741 e 10 ottobre 1960, n. 1027 , i rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto integrativo 26 giugno 1954 relativo ai dirigenti ed impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti. L'art. 6 di tale contratto prevede la costituzione di una Commissione arbitrale, cui è demandata la decisione delle controversie eventualmente insorgenti nell'applicazione ed interpretazione del contratto medesimo. Ad evitare dubbi interpretativi, deve escludersi che tale Commissione arbitrale costituisca una giurisdizione speciale. In conseguenza deve ritenersi che le parti stipulanti potranno sempre avvalersi della facoltà di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria. Roma, addì 2 gennaio 1962 Il Ministro: SULLO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della, Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 6 agosto 1957, per i dirigenti di aziende agricole e forestali; Visto il contratto collettivo nazionale 21 ottobre 1958, per gli impiegati di aziende agricole e forestali; Visto l'accordo nazionale di scala mobile 26 aprile 1954, per i dirigenti e gli impiegati di aziende agricole e forestali; Visto, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 26 giugno 1954, e relativa tabella, per i dirigenti e gli impiegati delle aziende agricole e forestali, stipulato tra la. Sezione Provinciale Proprietari ed Affittuari Conduttori e della Mezzadria, la Sezione Provinciale Proprietari con Beni Affittati e la Sezione Provinciale Dirigenti ed Impiegati di Aziende Agricole e Forestali; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Chieti, in data 15 settembre 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le. quali è stato stipulato, per la provincia di Chieti, il contratto collettivo integrativo 26 giugno 1954, relativo ai dirigenti ed agli impiegati delle aziende agricole e forestali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e gli impiegati dipendenti dalle aziende agricole e forestali della provincia di Chieti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 8. - VILLA

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