Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 123/1962
Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo".
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 123
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 123/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962, n. 123
## Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera del
Mediterraneo Campionaria in Palermo".
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618 , col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, e ne è stato approvato lo statuto 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, e 1 novembre 1960, n. 1615, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato; Viste le deliberazioni 4 febbraio e 20 aprile 1961 del Consiglio generale dell'Ente, contenenti proposte di ulteriori modifiche allo statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479 , e modificato con i successivi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente: L'art. 7 è abrogato e sostituito come appresso: "Il Consiglio generale dell'Ente è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana; a) sette membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del turismo e dello spettacolo e un rappresentante del Ministero della marina mercantile; b) sei membri in rappresentanza della Regione e cioè: due in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno dei quali in persona del Segretario generale della Presidenza, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale del l'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale del turismo, spettacolo e sport; c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo; d) il sindaco del comune di Palermo; e) un rappresentante del Banco di Sicilia; f) un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.; g) un rappresentante dell'Organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia; h) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei commercianti; i) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli industriali; l) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli agricoltori; m) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli artigiani; n) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali; o) un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale; p) un rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori diretti della Sicilia; q) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio; r) un rappresentante dell'Associazione agenti e rappresentanti di commercio aderente alla Federazione regionale delle assicurazioni dei commercianti della Sicilia. Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verrà fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo. I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso di vacanza di posto, gli Enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto. Le cariche di Presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 febbraio 1962 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 3. - VILLA
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