Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1230/1980
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. 1230
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1230/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. 1230
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione ed in igiene. Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 29. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Ancona e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. Art. 30. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 31. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 32. - La durata dei corsi di studio è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 33. - Il numero massimo di allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 34. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Art. 35. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 3) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 4) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia II; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione I; 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione II; 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità; 5) esercitazioni pratiche. Art. 36. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 37. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame va sostenuto alla fine di ognuno dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in igiene Art. 38. - La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso l'istituto di igiene. Essa ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati che intendono dedicarsi alla carriera dei laboratori di sanità pubblica e della progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole, industrie. La scuola si articola nei seguenti due indirizzi: 1) laboratorio di sanità pubblica, al quale possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, fisica, scienze biologiche, scienze naturali, agraria e medicina veterinaria; 2) igiene ed edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria. Art. 39. - La durata del corso di studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 40. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 41. - Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola è di sessanta suddivisi in quaranta per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica e venti per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria. Art. 42. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica sono le seguenti: 1° Anno: 1) metodologia statistica e biometria; 2) microbiologia e parassitologia; 3) epidemiologia e profilassi generale; 4) legislazione ed organizzazione; 5) elementi di patologia generale; 6) biochimica applicata; 7) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica. 2° Anno: 1) metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per il controllo dell'inquinamento ambientale; 2) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e di quelle non infettive di importanza sociale; 3) strumentazione e misure chimico-cliniche; 4) accertamento diagnostico delle malattie infettive e parassitarie; 5) ispezione e controllo degli alimenti; 6) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; 7) elementi di informatica. Art. 43. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria sono le seguenti: 1° Anno: 1) metodologia statistica e biometria; 2) elementi di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e non infettive di importanza sociale; 3) legislazione sanitaria; 4) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica; 5) organizzazione del territorio e programmazione sanitaria; 6) principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza. 2° Anno: 1) igiene edilizia e dell'aggregato urbano; 2) igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamenti e impianti tecnologici; 3) edilizia ed arredamento scolastico; 4) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene; 5) urbanistica ed insediamento industriale; 6) approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti. A giudizio della scuola i corsi possono essere completati da insegnamenti complementari scelti fra gli insegnamenti previsti dallo statuto dell'Università. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche, visite ad impianti e strutture interessanti la scuola di specializzazione. I corsi sono integrati da frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento di durata comunque non inferiore a mesi dodici - per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica - e a mesi sei - per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria. Art. 44. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, rimarranno nella posizione di fuori corso fino a che non avranno assolto agli obblighi di cui sopra. Art. 45. - La frequenza alle lezioni, dimostrazioni, esercitazioni e visite didattiche nonchè lo svolgimento della frequenza ai fini di apprendimento sono obbligatorie. Gli allievi che non conseguono le relative attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere gli esami annuali e l'esame di diploma. Con il consenso della scuola, possono essere esonerati dalla frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento unicamente i laureati che prestino regolare servizio in cliniche o istituti universitari o in strutture ospedaliere riconosciute idonee, di volta in volta, a giudizio insindacabile della facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 ottobre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981 Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 353
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