Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1234/1970
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1234
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1234/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1234
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: gli articoli da 138 a 141, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio che muta la denominazione in scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente; gli articoli da 164 a 166, relativi alla scuola di specializzazione in malattie del sangue che muta la denominazione in scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 1 Art. 138. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente conferisce un diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente. Art. 139. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti è fissato in 10 per il 1° corso; in 11 per il 2° corso, 3° e 4° corso. Art. 140. - La scuola, che ha sede presso la clinica medica, ha la durata di anni quattro di cui uno di tirocinio pratico. Art. 141. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1° Anno: Anatomia patologica; Fisiopatologia; Chimica clinica; Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Clinica medica (triennale). 2° Anno: Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Semeiotica radiologica; Patologia speciale delle malattie del tubo digerente; Clinica medica (triennale). 3° Anno: Patologia speciale delle malattie del fegato e del pancreas; Clinica medica (triennale). A queste materie fondamentali possono essere aggiunte materie complementari in numero non superiore a 4 per la totalità del corso, secondo i particolari sviluppi di ricerca e di dottrina caratteristici della scuola. 4° Anno: Internato: applicazione delle tecniche diagnostiche della specialità. Gli insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche. L'esame di profitto si sosterrà alla fine dei singoli corsi e gli insegnamenti biennali e triennali importano un unico esame alla fine del corso. Gli allievi del 1°, del 2° e 3° anno, per essere ammessi rispettivamente al 2°, 3° e 4° anno, debbono aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi e devono avere superato tutti i relativi esami. Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 164. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio conferisce il diploma di specialista in ematologia e clinica di laboratorio. La durata del corso è di tre anni. Il numero dei posti disponibili è di dodici per anno di corso (totale 36 posti). La scuola ha sede presso l'istituto di patologia medica e metodologia clinica. La direzione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio spetta di diritto al professore di ruolo dell'istituto di patologia medica e metodologia clinica: nel caso che tale cattedra non sia ricoperta da un professore di ruolo, la facoltà nomina un professore di ruolo scegliendolo fra i propri componenti. Art. 165. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale); Genetica ematologica (annuale); Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi (annuale); Fisiopatologia ematologica (biennale); Biochimica ematologica (annuale); Fisiopatologia del plasma (annuale); Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale). 2° Anno: Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (biennale); Fisiopatologia ematologica (biennale); Immunoematologia (annuale); Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale); Patologia speciale ematologica (biennale); Clinica delle emopatie (biennale); Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia (annuale). 3° Anno: Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (triennale); Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia (annuale); Radiodiagnostica e radioterapia ematologica (annuale); Patologia speciale ematologica (biennale); Clinica delle emopatie (biennale); Terapia sistematica ematologica (annuale); Terapia trasfusionale (annuale). È obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni cliniche e di laboratorio annesse ai corsi. Art. 166. - L'esame di profitto si sostiene alla fine dell'anno in corso. Gli esami degli insegnamenti biennali e triennali si sostengono alla fine del biennio o del triennio. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 84. - CARUSO
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