Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1237/1977
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1237
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1237/1977
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1237
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche: la scuola di specializzazione in chirurgia (prima scuola) muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola); la scuola di specializzazione in chirurgia (seconda scuola) muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola); la scuola di specializzazione in clinica oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia. Gli articoli 182, 183, 184 e 187, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in oftalmologia Art. 182. - Presso l'istituto di clinica oculistica è istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano specialmente dedicarsi a questa branca della medicina. Art. 183. - Il corso ha la durata di quattro anni. Art. 184. - Il numero degli allievi che possono essere accolti nella scuola viene fissato in numero massimo di ventiquattro. Art. 187. - L'esame di diploma consiste nella presentazione di una tesi di specializzazione scritta su argomento di clinica oculistica preventivamente assegnato dalla direzione della scuola, nel sostenere la relativa discussione ed in una prova pratica sull'ammalato. Gli articoli 186 e 188, relativi alla suddetta scuola in oftalmologia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Gli articoli 244, 245 e 250, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia (prima scuola) che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola), sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola) Art. 244. - Presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (B) è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale (prima scuola). Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (B). Art. 245. - Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque. Il numero massimo complessivo degli iscritti è di quarantatre per tutti i cinque anni di corso. Art. 250. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. Alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame generale di profitto. Gli articoli 247, 248 e 249, relativi alla suddetta scuola in chirurgia generale (prima scuola), sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Gli articoli 341 e 343, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 341. - Presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali è istituita la scuola di specializzazione in psichiatria, la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia, i quali intendano conseguire il diploma di specializzazione in psichiatria. La scuola ha la durata di anni quattro. Art. 343. - Il numero massimo di iscritti è fissato in venticinque per i complessivi quattro anni di corso. Gli articoli 344 e 345, relativi alla suddetta scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Gli articoli 383 e 388, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia (seconda scuola) che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola), sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola) Art. 383. - Presso la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R) è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola). Direttore della scuola è il professore titolare della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (R). Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque. Il numero complessivo degli iscritti è di trentasette per tutti i cinque anni di corso. Art. 388. - Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. Alla fine del corso l'allievo dovrà sostenere un esame generale di profitto. Gli articoli 385, 386 e 387, relativi alla suddetta scuola di specializzazione in chirurgia generale (seconda scuola), sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1978 Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 305
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