Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1239/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1239
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1239/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1239
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 106 a 118 relativi alla scuola di specializzazione in psicologia, in pedagogia, in psico-pedagogia sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psicologia, annessa alla facoltà di magistero, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in psicologia Art. 1 Art. 134. - È istituita una scuola di specializzazione in psicologia annessa alla facoltà di magistero della Università di Torino. Art. 135. - La scuola è articolata nei seguenti indirizzi: a) indirizzo medico; b) indirizzo differenziale e scolastico; c) indirizzo industriale e del lavoro; d) indirizzo sociale. Art. 136. - Per lo svolgimento della sua attività la scuola si avvale delle strutture dell'istituto di psicologia e di altri istituti interessati. Art. 137. - Titolo di ammissione è la laurea in qualsiasi disciplina, conseguita presso una università italiana, oppure un titolo di studio straniero equipollente. Per il solo indirizzo medico è richiesta la laurea in medicina e chirurgia. L'accettazione della domanda di iscrizione alla scuola avviene previo accertamento dell'idoneità del candidato attraverso un colloquio. Art. 138. - La scuola è triennale; non sono consentite abbreviazioni. Art. 139. - Al termine del corso la scuola rilascia il diploma di "specialista in psicologia" con l'indicazione dell'indirizzo seguito. Art. 140. - Il consiglio della scuola è costituito da tutti i docenti (scelti anche tra esperti) ai quali sia stato affidato un corso di insegnamento, e dai rappresentanti degli allievi eletti di anno in anno dagli allievi della scuola in numero di due per ogni indirizzo. Il consiglio della scuola propone al consiglio della facoltà di magistero la nomina del direttore e dei docenti, provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni. Art. 141. - La direzione della scuola è affidata a un docente di materie psicologiche nominato dal consiglio della facoltà di magistero per la durata di un biennio. Art. 142. - Il consiglio della scuola elegge fra i suoi membri il direttore proponendone la nomina alla facoltà. Il consiglio della scuola provvede al coordinamento dei vari corsi, discute i programmi presentati dai singoli docenti, predispone l'orario delle lezioni, dei seminari e delle esercitazioni. Art. 143. - Gli insegnamenti sono suddivisi in tre gruppi: a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi (per il 1° anno di corso), obbligatori per tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo prescelto; b) insegnamenti costitutivi di ciascun indirizzo (per il 2° e il 3° anno di corso), obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto; c) insegnamenti integrativi stabiliti ogni anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale. Art. 144. - Gli insegnamenti di cui al punto a) sono: 1) psicologia generale (comprendente metodologia, teorie della personalità, psicologia differenziale); 2) metodologia statistica e psicometria (primo anno); 3) psicologia dell'età evolutiva (primo anno); 4) psicologia sociale (primo anno); 5) tecniche psicodiagnostiche; 6) psicologia dinamica. Gli insegnamenti di cui al punto b) sono: per l'indirizzo medico: 1) psicologia dello sviluppo; 2) psicofisiologia; 3) psicofarmacologia; 4) psicopatologia e neuropsichiatria; 5) medicina psicosomatica; 6) psicologia clinica; 7) psicoterapia; 8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria; 9) igiene mentale. Per l'indirizzo differenziale e scolastico: 1) Fondamenti di biologia generale e di anatomia fisiologia umana; 2) psicologia dell'età evolutiva (secondo anno); 3) pedagogia; 4) istituzioni di psicopatologia e igiene mentale; 5) psicologia pedagogica (comprendente la decimologia le tecniche di valutazione scolastica e le tecniche di intervento individuale e di gruppo); 6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva; 7) orientamento scolastico e professionale. Per l'indirizzo industriale e del lavoro: 1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana; 2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale; 3) psicologia del lavoro (comprendente la ergonomia, l'analisi e la valutazione delle mansioni e profili professionali e la psicologia delle relazioni interpersonali nell'ambiente di lavoro); 4) psicologia del disadattamento lavorativo (comprendente il riadattamento professionale del minorato); 5) analisi motivazionale; 6) orientamento scolastico e professionale; 7) metodologia statistica e psicometria (secondo anno). Per l'indirizzo sociale: 1) antropologia culturale; 2) psicologia della comunicazione (comprendente la psicologia del linguaggio); 3) psicologia sociale (secondo anno); 4) sociologia; 5) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale; 6) dinamiche di gruppo; 7) ricerca motivazionale; 8) tecniche di studio dell'opinione pubblica; 9) patologia e controllo sociale. Le materie sopra indicate, quando sono elencate come comprendenti altre materie, possono dar luogo ad insegnamenti distinti. In alcuni casi altre materie possono essere raggruppate. Il manifesto-programma annuale indica gli indirizzi che vengono realizzati e gli eventuali insegnamenti integrativi impartiti durante l'anno accademico. Art. 145. - Al principio dell'anno viene stabilito il numero massimo degli allievi che possono iscriversi al primo anno di corso. Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero stabilito, si procederà alla scelta sulla base del risultato del colloquio previsto dall'articolo 137. Le altre norme di funzionamento verranno formulate nel regolamento della scuola. Art. 146. - Per il conseguimento del diploma l'allievo dovrà superare gli esami degli insegnamenti comuni e degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo prescelto e discutere una dissertazione su un tema attinente a una delle discipline specifiche dell'indirizzo. Art. 147. - Il finanziamento della scuola è assicurato oltre che dai proventi delle tasse anche da una dotazione annua sul bilancio universitario. La scuola è autorizzata a chiedere contributi a enti pubblici o privati e a ricevere eventuali lasciti o donazioni. Norma transitoria Per l'anno di apertura della scuola, il direttore e i docenti sono nominati direttamente dal consiglio della facoltà di magistero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 50. - CARUSO
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