Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1240/1957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Pubblicato: 03/01/1958 In vigore dal: 24/09/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 1240

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1240/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 1240 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 , modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - Con la soppressione della dicitura che gli insegnamenti di "Storia medioevale" e di "Storia moderna" sono tenuti ad anni alterni nel corso di laurea in lettere, il primo comma è così modificato: "I corsi degli insegnamenti di "Storia greca" e di "Storia romana" sono tenuti ad anni alterni. Sarà indicato ogni anno nel manifesto degli studi il corso che sarà impartito". Art. 34, concernente l'alternatività dei corsi degli insegnamenti di "Storia medioevale" e di "Storia moderna" nel corso di laurea in filosofia è abrogato, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 45. - Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea in scienze matematiche è preceduto da una prova di cultura sui concetti fondamentali delle materie di matematica e fisica del primo biennio. Quello per la laurea in fisica, e in matematica e fisica da una prova di cultura sui concetti fondamentali delle materie di matematica e fisica del primo biennio, nonchè da una prova pratica in fisica. La prova di cultura non ha carattere eliminatorio rispetto alla discussione della tesi di laurea". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di "Acustica", "Elettronica", "Fisica dei solidi", "Meccanica statistica" e "Meccanica quantistica". Art. 51, relativo alla laurea in fisica, il quarto comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Per la analisi superiore è propedeutico, nell'iscrizione e nell'esame, l'analisi infinitesimale". Art. 54, relativo alla laurea in scienze matematiche, il quarto comma è abrogato è sostituito dal seguente: "Per l'analisi superiore è propedeutico, nell'iscrizione e nell'esame, l'analisi infinitesimale". Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di "Acustica", "Elettronica", "Fisica dei solidi", e Meccanica statistica" e "Meccanica quantistica". 57, relativo alla laurea in matematica e fisica, il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Per l'analisi superiore è propedeutico, nell'iscrizione e nell'esame, l'analisi infinitesimale". Art. 1 Art. 170, relativo agli insegnamenti impartiti nella Scuola di specializzazione in radiologia è così modificato: L'insegnamento di "Fisica dei raggi X" è biennale in modo che si possa svolgere un corso di fisica dei raggi X al 1° anno e un corso di fisica nucleare al 2° anno. Agli insegnamenti del secondo anno sono aggiunti quelli di: "Roentgendiagnostica dell'apparato respiratorio" "Roentgendiagnostica dell'apparato cardiovascolare". Scuola di specializzazione in igiene Art. 172, relativo agli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in igiene, è così modificato: "Gli insegnamenti di "Patologia e clinica delle malattie da infezione, da intossicazione, da carenza" e quello di: "Etiologia, epidemiologia, profilassi delle malattie infettive-contagiose, immunoprofilassi, parassitologia" hanno durata di un triennio. Alle scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta quella di: "Anestesiologia". Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 173. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in anestesiologia ha la durata di due anni. La scuola non può accogliere più di cinque allievi per ciascun anno di corso. Art. 174. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1° anno: 1) Anatomia, con particolare riguardo ai nervi periferici; 2) Fisiologia del sistema cardio-vascolare del sistema respiratorio e del sistema nervoso; 3) Farmacologia con particolare riguardo ai narcotici, ipnotici, anestetici ad azione locale; 4) Generalità e tecnica della narcosi (1° corso); 5) Esercitazioni (1° corso). 2° anno: 1) Generalità e tecnica della narcosi (2° corso); 2) Generalità e tecnica delle anestesie periferiche; 3) Anestesia del parto; 4) Patogenesi del dolore e terapia antalgica; 5) Trattamento pre, intra e post operatorio; 6) Esercitazioni (2° corso). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1957 Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 141. - RELLEVA

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