Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1240/1962

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa.

Pubblicato: 22/08/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1240

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1240/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1240 ## Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara e Pisa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958 per il personale dipendente dalle aziende commerciali; Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 13 marzo 1956, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini - C.I.S.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Dipendenti dalle Aziende Commerciali - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Firenze: il contratto collettivo integrativo 2 febbraio 1959, stipulato tra l'Unione Generale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati, il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, l'Unione Provinciale Lavoratori - C.I.S.N.A.L. -, con la partecipazione del Sindacato Autonomo Dipendenti Macellai; il contratto collettivo integrativo 2 febbraio 1959, stipulato tra l'Unione Generale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. - la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Livorno, il contratto collettivo integrativo 26 agosto 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio e Aggregati, il Sindacato Provinciale Lavoratori Addetti al Commercio - C.I.S.L. -, l'Unione italiana del Lavoro: al quale ha aderito la Unione Sindacale - C.I.S.N.A.L. -; Visti, per la provincia di Massa Carrara: l'accordo collettivo integrativo 2 maggio 1958, e relativa tabella, stipulato tra la Libera Associazione Provinciale dei Commercianti e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori e l'Unione italiana del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra la Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera Provinciale del Lavoro - C.I.S.L. -, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 12 maggio 1960, e relative tabelle, stipulato tra la Libera Associazione Provinciale dei Commercianti e la Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale - U.I.L. -; al quale ha aderito l'Unione Sindacale - C.I.S.N.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, n. 2 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 2 della provincia di Grosseto, in data 6 maggio 1960, n. 6 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 3 e n. 8 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960 e 25 maggio 1961, n. 2 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività commerciali per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 13 marzo 1956; - per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 2 febbraio 1959, il contratto collettivo integrativo di pari data; - per la provincia di Grosseto, il contratto collettivo integrativo 1 febbraio 1959; - per la provincia di Livorno, il contratto collettivo integrativo 26 agosto 1959; - per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo 2 maggio 1958, l'accordo collettivo integrativo 25 settembre 1959, l'accordo collettivo integrativo 12 maggio 1960; - per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 29 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali indicate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa, Carrara e Pisa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 22. - VILLA

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