Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1244/1964
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. 1244
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1244/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1964, n. 1244
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è abrogato e sostituito dal seguente: Gli Istituti della Facoltà sono i seguenti: a) Seminario chimico; b) 1) Istituto di chimica generale; 2) Istituto di fisica; 3) Istituto di botanica; 4) Istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata; 5) Istituto di idrobiologia e pescicoltura; 6) Istituto di mineralogia e petrografia; 7) Istituto geofisico e geodetico; 8) Istituto di geografia ed oceanografia; 9) Istituto di matematica; 10) Istituto di geologia; 11) Istituito di disegno; 12) Istituto di fisiologia generale; 13) Istituto di chimica analitica; 14) Istituto di antropologia; 15) Istituto di microbiologia; 16) Istituto di chimica organica; 17) Istituto di chimica fisica. Dopo l'art. 51 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alle norme riguardanti il Seminario chimico con il conseguente spostamento della successiva numerazione. Art. 52. - Il Seminario chimico della Facoltà di scienze ha lo scopo di diffondere la cultura chimica di promuovere studi di ricerche nel campo della chimica pura ed applicata e di impartire ad allievi particolarmente distintisi nello studio e nella ricerca una preparazione supplementare atta alla completa valorizzazione delle loro capacità. L'attività del suddetto Seminario consiste in esercitazioni, ricerche, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche, viaggi di istruzione, corsi di preparazione e di aggiornamento ecc. ed in quanto altro possa servire allo scopo indicato Al Seminario chimico appartengono i professori ufficiali di Chimica della Facoltà di scienze, i quali annualmente propongono al rettore la nomina di un Consiglio di quattro membri ed un direttore scelto questo ultimo fra i professori di ruolo appartenenti al Seminario. L'iscrizione al Seminario è consigliata per gli studenti del triennio di applicazione dei corsi per le lauree in Chimica; (possono iscriversi anche gli studenti di altre Facolta) nonchè i laureati e diplomati ed i laureandi fuori corso. A tutti gli iscritti è fatto obbligo di versare contributi che vengono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio del seminario. Il Seminario chimico ha una propria biblioteca ed una raccolta di materiale didattico. Il Consiglio del seminario delibera di anno in anno gli acquisti nuovi. Esso nomina nel suo seno un bibliotecario al quale è affidata la sorveglianza sul materiale didattico e sui prestiti. Il bibliotecario resta in carica due anni ed è rieleggibile. Egli è coadiuvato dagli assistenti degli Istituti chimici. Il Seminario chimico pubblica, quando i fondi lo consentono, un bollettino, sotto la direzione di un Comitato di redazione. Agli iscritti al Seminario può venire rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato. L'art. 54, relativo al corso di laurea in Chimica, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 54. - La durata del corso degli studi per la laurea in Chimica è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono, inoltre, essere ammessi i diplomati degli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per il biennio di studi propedeutici sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche (biennale) 2) Chimica generale ed inorganica (biennale) 3) Chimica organica (biennale); 4) Chimica analitica; 5) Fisica sperimentale (biennale) 6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso special, per chimici) 7) Esercitazioni di matematiche (biennale) 8) Esercitazioni di preparazioni chimiche; 9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine; 10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa 11) Esercitazioni di fisica sperimentale. Il triennio di studi di applicazione ha due diversi indirizzi: organico-biologico e inorganico-chimico-fisico. Sono insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi: 1) Chimica fisica (biennale) 2) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 3) Esercitazioni di chimica fisica (biennale); 4) Esercitazioni di chimica organica e di analisi organica; 5) Esercitazioni di preparazioni chimiche ovvero di analisi chimica applicata (a scelta dello studente). Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico: 1) Chimica organica generale; 2) Chimica organica applicata; 3) Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche; (*) 4) Chimica agraria; 5) Chimica delle sostanze organiche naturali; 6) Complementi di chimica organica; 7) Chimica delle macromolecole; 8) Elettrochimica organica con esercitazioni; 9) Biochimica applicata; (*) 10) Chimica biologica; 11) Fisiologia generale (corso annuale speciale per chimici); (*) 12) Chimica organica industriale; 13) Microchimica preparativa; 14) Scienza dell'alimentazione; 15) Spettroscopia molecolare; 16) Chimica delle sostanze naturali; 17) Chimica bromatologica; 18) Fotochimica; 19) Tecnologie chimiche speciali; 20) Chimica farmaceutica organica; 21) Chimica merceologica; (*) 22) Farmacologia. Sono insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: 1) Chimica teorica; 2) Chimica inorganica superiore; (*) 3) Elettrochimica; 4) Strutturistica chimica 5) Complementi di chimica generale inorganica; 6) Chimica analitica strumentale; 7) Scienza dei metalli; 8) Geochimica (corso per chimici); 9) Chimica inorganica applicata; 10) Radiochimica; 11) Misure elettriche (corso per chimici) (*) 12) Spettroscopia; 13) Chimica fisica dello stato solido; 14) Chimica fisica tecnica; 15) Chimica colloidale e delle interfasi; 16) Chimica isotopica; 17) Chimica degli alti polimeri; 18) Cristallochimica inorganica; 19) Cinetica chimica 20) Chimica dei composti di coordinazione ed elemento-organici; 21) Chimica merceologica. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il triennio di applicazione e almeno in sette da lui scelti tra i complementari del gruppo seguito. Gli insegnamenti complementari che per ciascuno dei due indirizzi del triennio di applicazione sono segnati con asterisco (*) s'intendono consigliati in via preferenziale. Tuttavia ove lo studente intenda scegliere per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti deve, all'atto della iscrizione al primo anno degli studi di applicazione, chiederne convalida alla Facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi. L'art. 60, relativo al corso di laurea in Chimica, è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 60. - Lo studente del corso di laurea in Chimica, deve osservare negli esami e nella frequenza dei laboratori, l'ordine di precedenza sotto indicato: 1) Istituzioni di Matematica per la fisica sperimentale; 2) Chimica generale I o Esercitazioni di preparazioni chimiche per la frequenza alle Esercitazioni di analisi chimica qualitativa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 114. - VILLA
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