Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1254/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore", di Milano.

Pubblicato: 27/12/1968 In vigore dal: 31/10/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1254

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1254/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1254 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore", di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 106 sono inseriti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione, i seguenti articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in "Neurologia" e in "Psichiatria". Scuola di specializzazione in neurologia Art. 1 Art. 107. - La scuola di specializzazione in neurologia ha la durata di quattro anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di venti per i 4 anni di corso. Il programma delle materie è il seguente: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (1°); Neuroradiologia; Endocrinologia o neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (2°); Clinica neurologica (1°); Elettroencefalografia; Elettromiografia ed elettro-diagnostica ed elettroterapia; Neuro-oftalmologia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia (2°); Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale; Neurologia in rapporto alla patologia internistica. Gli iscritti al 1° corso sono obbligati all'internato in psichiatria per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 6 mesi per i medici che prestino servizio in reparto neurologico e a non meno di 4 mesi per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico. Gli iscritti ai corsi 2°, 3° e 4° sono tenuti all'internato obbligatorio nella clinica neurologica sede della scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per anno per i medici che prestino servizio regolare in reparto neurologico. Saranno ammessi al 2°, 3° e 4° anno solo gli specializzandi che avranno superato gli esami delle discipline del precedente anno di corso. Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, dopo aver superato un esame di ammissione e sempre a giudizio del direttore della scuola, nella seguente misura: a) abbreviazione di due anni agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia; b) abbreviazione di un anno agli specialisti in materie affini (medicina interna, otorinolaringoiatria, oculistica, radiologia). Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami del 4° anno di corso, dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella presentazione e discussione di una tesi su argomento di interesse neurologico". Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 108. - La scuola di specializzazione in psichiatria ha la durata di quattro anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di venti per i 4 anni di corso. Il programma delle materie di insegnamento e il seguente: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica; Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa; Elettroencefalografia. 3° Anno: Patologia speciale psichiatrica; Psicopatologia (2°); Clinica psichiatrica (1°); Psicologia clinica e psicodiagnostica; Psicofarmacologia; Psichiatria in rapporto con la patologia-internistica; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica psichiatrica (2°); Terapia psichiatrica generale; Psicoterapia; Neuropsichiatria infantile; Psichiatria forense e legislazione psichiatrica; Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale). Gli iscritti ai corsi 1°, 3° e 4° sono tenuti all'internato obbligatorio nel reparto psichiatrico sede della scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di 4 mesi per anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. Gli iscritti al 2° anno sono obbligati all'internato nella clinica neurologica sede dell'omonima scuola per l'intero anno scolastico. Tale internato potrà essere ridotto ad un periodo non inferiore a 6 mesi per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico e ad un periodo non inferiore a 4 mesi per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico. L'ammissione al 2°, 3° e 4° corso è subordinata al superamento degli esami delle materie previste per l'anno precedente. Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, dopo aver superato un esame di ammissione e sempre a giudizio del direttore della scuola, nelle misure seguenti: a) abbreviazioni di 2 anni agli specialisti in neurologia e in neuropsichiatria infantile; b) abbreviazione di 1 anno agli specialisti in altre materie affini (psicologia, medicina generale, neurochirurgia). Per conseguire il diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver superato gli esami del 4° anno di corso, dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella presentazione e discussione di una tesi su argomento di interesse psichiatrico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 40. - GRECO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1254/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1968

Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze… Decreto del Presidente della Repubblica 1699 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillaci… Decreto del Presidente della Repubblica 1698 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdar… Decreto del Presidente della Repubblica 1696 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido… Decreto del Presidente della Repubblica 1697 Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ed indirizzo generale. Decreto del Presidente della Repubblica 1694