Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1257/1961
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino montano del Sele e Tusciano (Salerno) (art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1257
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1257/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1961, n. 1257
## Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio
ricadente nel bacino montano del Sele e Tusciano (Salerno) (art. 14
della legge 25 luglio 1952, n. 991).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Salerno in data, 10 settembre 1959 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del Sele e Tusciano in provincia di Salerno; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste; Viste le lettere n. 1706 in data 28 marzo 1961 del Ministero dei lavori pubblici e n. 125165 in data 6 luglio 1961 del Ministero del tesoro; Visto l' art. 14 della; legge 25 luglio 1952, n. 991 e l' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979 ; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il territorio ricadente nel bacino montano del Sele e del Tusciano, in provincia di Salerno, esteso per Ha. 50.411 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 agosto 1961 GRONCHI RUMOR - TAVIANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 72. - VILLA
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