Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1265/1966
Norme di attuazione della legge 25 febbraio 1965, n. 109, riguardante i modi di impiego delle riserve matematiche delle cauzioni, dei fondi di riserva, della riserva premi e delle altre disponibilita' patrimoniali dell'istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese private.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1265
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1265/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1966, n. 1265
## Norme di attuazione della legge 25 febbraio 1965, n. 109, riguardante
i modi di impiego delle riserve matematiche delle cauzioni, dei fondi
di riserva, della riserva premi e delle altre disponibilita'
patrimoniali dell'istituto nazionale delle assicurazioni e delle
imprese private.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 , e le successive disposizioni modificative e integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 , modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469 ; Vista la legge 25 febbraio 1965, n. 109 , che apporta modifiche agli articoli 15, numero 5 e 30, numero 8 del citato testo unico; Ritenuto che secondo quanto disposto dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109 , occorre provvedere a stabilire i criteri di valutazione dei titoli in essa descritti e le altre norme di attuazione della legge medesima; Sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 L'Istituto nazionale delle assicurazioni è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante che gli investimenti in titoli azionari effettuati a norma dell'art. 15, n. 5 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , modificato dalla legge 25 febbraio 1965, n. 109 , non superano nel loro valore nominale il 3% del capitale della società cui si riferiscono le azioni. La stessa documentazione deve essere presentata dagli altri enti e dalle società di assicurazione per i titoli azionari destinati a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni a norma dell'art. 30, n. 8, del citato testo unico, modificato dalla stessa legge 25 febbraio 1965, n. 109 .
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