Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1268/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di Bergamo e Brescia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1268
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1268/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1268
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli
delle province di Bergamo e Brescia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo al lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto l'accordo nazionale 24 settembre 1952, per la scala mobile dei salariati agricoli; Visto il patto collettivo nazionale 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto il patto collettivo nazionale 26 marzo 1960, per i salariati fissi; Visti, per la provincia di Bergamo: - il contratto collettivo 18 ottobre 1956, per i salariati agricoli con o senza spesa, stipulato tra l'Associazione Bergamasca degli Agricoltori, l'Associazione Provinciale Affittuari Conduttori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e in Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, la Liberterra - C.I.S.L.; - il contratto collettivo 18 ottobre 1956, per i braccianti avventizi, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto in pari data; - l'accordo collettivo 5 novembre 1958, relativo al prospetto generale per la liquidazione del conti dei salariati, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori, l'Associazione Provinciale Affittuari Conduttori, la Federazione Coltivatori Diretti e la Liberterra - C.I.S.L. -, la Federbraccianti - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 5 novembre 1969, relativo al prospetto generale per la liquidazione dei conti ai salariati senza spesa ed avventizi, stipulato dalle medesime parti di cui al predetto accordo in pari data; Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo 18 dicembre 1958, e relative tabelle, per i salariati fissi, stipulato tra l'Unione Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale C.G.I.L. -, la Federazione Salariati e Braccianti C.I.S.L.-, la U.I.L.-Terra; al quale ha aderito, in data 15 settembre 1960, l'Unione Provinciale lavoratori - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 4 e 15 della provincia di Brescia, in data 12 aprile 1960, 10 novembre 1960, degli atti sopra indicati, depositata presso il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 18 ottobre 1956, relativo ai salariati agricoli con o senza spesa, il contratto collettivo 18 ottobre 1956 relativo ai braccianti avventizi, l'accordo collettivo 5 novembre 1959, relativo al prospetto generale per la liquidazione dei conti dei salariati, l'accordo collettivo 5 novembre 1959, relativo al prospetto generale per la liquidazione dei conti ai salariati senza spesa ed avventizi; - per la provincia di Brescia, il contratto collettivo 18 dicembre 1958, relativo ai salariati fissi; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nel contratto e accordi annessi, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Bergamo e, Brescia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 agosto 1962 Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 89 - VILLA
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