Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1271/1958

Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo.

Pubblicato: 26/02/1959 In vigore dal: 23/12/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1271

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1271/1958 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1958, n. 1271 ## Modificazione dello statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618 , col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, e 28 febbraio 1957, n. 479, che ne ha approvato il vigente statuto; Vista la deliberazione 18 gennaio 1958 del Consiglio generale dell'Ente, contenente proposta di modifica al predetto statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479 , è modificato come appresso: Art. 7. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Il Consiglio generale è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con la Amministrazione regionale siciliana; a) cinque membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro e uno del Ministero degli affari esteri; b) un rappresentante del Commissariato per il turismo: c) quattro membri in rappresentanza della Regione e cioè: uno in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze; d) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo; e) un rappresentante del comune di Palermo; f) un rappresentante del Banco di Sicilia; g) un rappresentante della Cassa di risparmio V.E.; h) un rappresentante dell'organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia; i) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei commercianti; l) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli industriali; m) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli agricoltori; n) un rappresentante dell'organizzazione regionale degli artigiani; o) un rappresentante dell'organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali; p) un rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale; q) un rappresentante della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia; r) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio. Dove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verrà fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo. I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso di vacanza di posto, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto. Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958 GRONCHI BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1959 Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 127. - DI PRETORO

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