Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1274/1967
Determinazione dell'organico del personale della sezione distaccata della corte di appello di Napoli, con sede in Campobasso, fissazione della data d'inizio del funzionamento della sezione stessa nonche' della corte di assise di appello di Campobasso e revisione della pianta organica di alcuni uffici giudiziari.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1967, n. 1274
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1274/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1967, n. 1274
## Determinazione dell'organico del personale della sezione distaccata
della corte di appello di Napoli, con sede in Campobasso, fissazione
della data d'inizio del funzionamento della sezione stessa nonche'
della corte di assise di appello di Campobasso e revisione della
pianta organica di alcuni uffici giudiziari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 77, primo comma e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 5 giugno 1967, n. 416 , relativa alla istituzione di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della corte di assise di appello di Campobasso; Visti gli articoli 2 e 4 di detta legge, in virtù dei quali il Governo è stato autorizzato a determinare l'organico del personale della sezione distaccata, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento della sezione stessa, nonchè della corte di assise di appello; Visto l'articolo 59 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 6 ottobre 1967; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 La sezione distaccata della corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e la corte di assise di appello di Campobasso, istituite con legge 5 giugno 1967, n. 416 , inizieranno a funzionare il 1 luglio 1968.
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