Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1275/1955
Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana dell'Alta Irpinia (Avellino e Foggia) ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 1275
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1275/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 1275
## Classificazione ex novo in comprensorio di bonifica montana dell'Alta
Irpinia (Avellino e Foggia) ai sensi della legge 25 luglio 1952, n.
991.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta avanzata dall'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania con sede in Bari, in data 18 dicembre 1953, per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Alta Irpinia ricadente nelle province di Avellino e Foggia per un'estensione di ettari 106.641; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 524 in data 18 marzo 1955 del Ministero dei lavori pubblici e n. 122500 in data 27 maggio 1955 del Ministero del tesoro; Visto l' art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , e l' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1970 ; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il territorio dell'Alta Irpinia ricadente nelle province di Avellino e Foggia, esteso per ha. 106.641 e delimitato secondo la linea segnata nella corografia su scala 1: 100.000, che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991 , fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1955 GRONCHI COLOMBO - ROMITA - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1955 Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 143. - CARLOMAGNO
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