Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1280/1958
Norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1280
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1280/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1280
## Norme regolamentari per l'Amministrazione degli archivi notarili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Viste le leggi 17 maggio 1952, n. 629, e 19 luglio 1957, n. 588 , sul riordinamento degli archivi notarili; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3; Viste le relative norme di esecuzione approvate con proprio decreto 3 maggio 1957, n. 686; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 L'ammissione alle qualifiche iniziali delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili ha luogo mediante concorso per esami fra coloro che, oltre ad essere forniti dei requisiti prescritti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , posseggono rispettivamente il diploma di laurea in giurisprudenza, il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. L'ammissione alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario ha luogo mediante concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato della durata di dieci minuti, tra coloro che hanno compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e posseggono i requisiti di cui all'art. 2 del suddetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . Le domande di ammissione ai predetti concorsi debbono essere munite, a pena di decadenza, della quietanza di versamento della tassa di concorso nella misura prevista dall' art. 14 della legge 17 maggio 1952, n. 629 .
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