Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1281/1951
Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Curato Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico, in comune di Lucera (Foggia).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1281
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1281/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1281
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Curato
Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico, in comune di Lucera
(Foggia).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione n. 65, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Curato Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia); Considerato che la ditta suindicata ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 , per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo e nelle lettere c) e d) per escludere dall'esproprio i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata; Considerato che la sunnominata ditta ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte del terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione; Considerato che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 11 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 65, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Curato Mariannina e Baldassarre fu Giandomenico, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 624.66.16 descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.
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