Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1288/1971

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Pubblicato: 08/02/1972 In vigore dal: 08/12/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. 1288

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1288/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 1971, n. 1288 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 1 a 6 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 1 Art. 2. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia è articolato in due corsi di laurea, uno in architettura ed uno in urbanistica. La durata dei due corsi di studi per il conseguimento delle rispettive lauree è di cinque anni, dopo i quali, espletate tutte le prove, si consegue la laurea in architettura o in urbanistica: la prova di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi riguardante una ricerca compiuta nell'ambito del proprio piano di studi. Gli studenti sono tenuti a seguire corsi di insegnamento, a condurre ricerche e a svolgere un piano di studio per la laurea. Art. 3. - L'Istituto universitario di architettura di Venezia comprende i seguenti istituti scientifici: Istituto di composizione architettonica; Istituto di composizione urbanistica; Istituto di economia urbana e regionale; Istituto di pianificazione urbana e territoriale; Istituto di rilievo e restauro; Istituto di scienze delle costruzioni; Istituto di storia dell'architettura. Detti istituti e relativi laboratori potranno essere integrati con altri istituti progressivamente con deliberazione del consiglio di facoltà che fissa le relative competenze, i regolamenti di funzionamento ed i finanziamenti. Art. 4. - La gestione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia è affidata ai seguenti organi: a) Consiglio di facoltà; b) Consiglio di amministrazione; c) Consiglio di corso di laurea in architettura; d) Consiglio di corso di laurea in urbanistica. La composizione e le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà corrisponderanno alle norme stabilite dal testo unico delle leggi vigenti. Il consiglio di corso di laurea è costituito da tutti i rispettivi docenti, assistenti e ricercatori di ogni ordine e grado e dalle rappresentanze degli studenti secondo i rispettivi corsi di laurea, e del personale non docente, secondo modalità da esse due categorie determinate. Il consiglio elegge il presidente fra i professori di ruolo per la durata di un biennio. I consigli di corso di laurea hanno il compito: a) di programmare e coordinare i diversi corsi di insegnamento in collaborazione con il consiglio di facoltà; b) di specificare le modalità per gli esami, per le verifiche delle ricerche svolte e per la laurea in conformità alle disposizioni vigenti e alle deliberazioni di ordine generale assunte dal Consiglio di facoltà in materia. Art. 5. - È titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 6 - Corso di laurea in architettura. - Gli insegnamenti fondamentali obbligatori sono i seguenti: 1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale + un semestre); 2) Arredamento (annuale); 3) Composizione architettonica (quinquennale); 4) Disegno e rilievo (annuale); 5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale); 6) Fisica (semestrale); 7) Fisica tecnica e impianti (annuale); 8) Geometria descrittiva (annuale); 9) Igiene edilizia (semestrale); 10) Statica (annuale); 11) Restauro dei monumenti (annuale); 12) Scienza delle costruzioni (annuale); 13) Storia dell'architettura (biennale); 14) Tecnica delle costruzioni (annuale); 15) Tecnologia dell'architettura (biennale); 16) Urbanistica (biennale). Gli insegnamenti complementari da cui la facoltà sceglierà annualmente i quattordici da attivare, stabilendone la loro durata, sono i seguenti: 1) Letteratura italiana; 2) Plastica ornamentale; 3) Lingua straniera; 4) Arte dei giardini; 5) Scenografia; 6) Decorazione; 7) Materie giuridiche; 8) Applicazioni di geometria descrittiva; 9) Architettura sociale; 10) Allestimento e museografia; 11) Indirizzi dell'architettura moderna; 12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti; 13) Complementi di matematica; 14) Consolidamento ed adattamento degli edifici; 15) Disegno dal vero; 16) Ponti e grandi strutture; 17) Impianti speciali; 18) Istituzioni di storia dell'arte; 19) Illuminazione e acustica nell'edilizia; 20) Letteratura artistica; 21) Pianificazione territoriale urbanistica; 22) Progettazione artistica per l'industria; 23) Storia dell'urbanistica; 24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni; 25) Tipologia strutturale; 26) Unificazione edilizia e prefabbricazione; 27) Materiali da costruzione speciali; 28) Complementi di fisica; 29) Costruzioni in zone sismiche; 30) Sociologia; 31) Economia dello spazio; 32) Topografia; 33) Analisi dei sistemi urbani; 34) Caratteri distributivi degli edifici; 35) Architettura del paesaggio; 36) Analisi dei sistemi di movimento nel territorio; 37) Storia delle teorie architettoniche; 38) Tipologia edilizia; 39) Tecnica del restauro urbano; 40) Architettura del territorio. Art. 7. - Nel corso di laurea in architettura sono stabilite le seguenti precedenze di esame: non si può essere ammessi all'esame di "Fisica tecnica e impianti" e di "Statica" se non si sono superati gli esami di "Analisi matematica e geometria analitica"; all'esame di "Scienza delle costruzioni" se non si è superato l'esame di "Statica"; all'esame di "Composizione architettonica" successivo senza aver superato il precedente; all'esame di "Tecnica delle costruzioni" senza aver superato "Scienza delle costruzioni"; gli esami di "Urbanistica" e di "Composizione architettonica" sono mantenuti fissi nell'ordine dei corsi. Art. 8. - Lo studente deve seguire, oltre ai corsi fondamentali, insegnamenti facoltativi per un totale di sei annualità, scelti tra quelli attivati dall'istituto universitario di architettura o da altre facoltà, in relazione al proprio piano di studi approvato dal consiglio di facoltà e superare i relativi esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 dicembre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 69. - VALENTINI

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