Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 129/1952
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 129
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 129/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 129
## Incorporazione del Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in
Volterra (Pisa), nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in
Volterra (Pisa).
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933 ; Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225 ; Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 ; Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Volterra in data 23 marzo e 10 agosto 1951, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Volterra in data 12 marzo e 9 agosto 1951; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Volterra, con sede in Volterra (Pisa), è incorporato nella Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa). Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'istituto incorporante, saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell' art. 47, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952 EINAUDI VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1952 Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 79. - CARLOMAGNO
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