Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1291/1951
Modificazioni al primo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1951, n. 1291
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1291/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 1951, n. 1291
## Modificazioni al primo comma dell'art. 65 del regolamento del
personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio
decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo
1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte; Visto l'art. 18 del suddetto regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il primo comma dell'art. 65 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e successive modificazioni ed aggiunte, è sostituito dal seguente: "Art. 65. - Gli agenti hanno diritto, a cominciare dall'anno solare successivo alla nomina in prova, di fruire per ciascun anno, a titolo di congedo ordinario, di un periodo di assenza retribuito il quale, a seconda che essi abbiano o non compiuto dieci anni di servizio, computando per intero quello della loro nomina a ruolo, ha la durata di giorni: 26 o 21 per il personale compreso nei gradi superiori al 10°, nonchè per i macchinisti di 2ª classe ed aiuto macchinisti; 26 o 16 per gli agenti dei gradi 10° (esclusi i macchinisti di 2ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti) e 12° nonchè per gli uscieri; 16 o 13 per gli agenti dei gradi inferiori al 12° (esclusi gli uscieri)".
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