Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1291/1966

Modificazioni allo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

Pubblicato: 10/02/1967 In vigore dal: 20/09/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 1291

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1291/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1966, n. 1291 ## Modificazioni allo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso: Art. 1 Art. 14. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti: Filosofia medioevale e umanistica; Lingua e letteratura neo-greca; Lingua e letteratura serbo-croata. Art. 15. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti: Filosofia della religione; Filosofia della scienza. Art. 23, relativo agli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Ciascuno di questi avrà un proprio regolamento, deliberato dalla Facoltà". Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di: "Tecnica conserviera dei prodotti agricoli ed ittici". Art. 29. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Lingua e letteratura serbo-croata; Letteratura anglo-americana; Filologia slava. Nello stesso elenco l'insegnamento di "Lingua serbocroata" è soppresso. Nello stesso articolo, il primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti è abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quelli di un'altra delle lingue straniere. Il cambiamento della lingua quadriennale può essere deciso dallo studente entro e non oltre l'iscrizione al 20 anno e la lingua precedentemente scelta come quadriennale deve rimanere biennale. Il cambiamento della lingua biennale può essere deciso entro e non oltre un anno di frequenza della lingua medesima. Lo studente può, inoltre, seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari". Dopo l'art. 29 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo: Art. 30. - Fanno parte della Facoltà di economia e commercio i seguenti Istituti: Corso di laurea in Economia e commercio 1) Istituto di Scienze per gli insegnamenti di economiche Economia politica, Scienza delle finanze, Politica economica e finanziaria, St. economica, Geografia economica e Economia e politica agraria. 2) Istituto di Ragioneria e per le cattedre di tecnica Ragioneria, Tecnica industriale e commerciale, Tecnica bancaria e professionale. 3) Istituto di Matematica per le cattedre di Matematica generale finanziaria e attuariale. 4) Istituto di Statistica per la relativa cattedra. 5) Istituto di Diritto per tutti gli insegnamenti giuridici impartiti nella Facoltà. 6) Laboratorio di per la relativa cattedra. Merceologia Corso di laurea in Lingue e letterature straniere 7) Istituto di Filologia per le cattedre di Lingua moderna e letteratura italiana e Filologia romanza. 8) Istituto di Lingue e comprendente le cattedre letterature romanze di Lingue e filologie relative. 9) Istituto di Lingue comprendente le cattedre e letterature germaniche di Lingue e filologie relative. 10) Istituto di Lingue e let- comprendente le cattedre terature slave di Lingue e filologie relative Art. 32 (già 31). - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti i seguenti: Esegesi delle fonti del diritto romano; Diritto privato comparato; Diritto canonico; Diritto d'autore. Art. 33 (già 32), il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie comprese nel piano di studi della Facoltà e di cui il candidato abbia sostenuto l'esame". Art. 35(già 34), relativo alla propedeuticità degli esami è modificato nel senso che per le materie complementari sono aggiunte le seguenti: Non si puo sostenere se non si e superato l'esame di: l'esame di: Diritto costituzionale Diritto costituzionale; comparato; Diritto pubblico Diritto costituzionale; regionale; Diritto industriale; Diritto commerciale; Diritto fallimentare; Diritto processuale civile; Diritto privato Istituzioni di diritto comparato. privato. Dopo l'art. 35, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli: Art. 36. - "La Facoltà di giurisprudenza comprende i seguenti istituti: 1) Diritto privato; 2) Diritto pubblico; 3) Storia del diritto; 4) Filosofia del diritto e Dottrina dello Stato; 5) Diritto e procedura penale; 6) Economia e finanza; 7) Diritto del lavoro. Ciascuno degli Istituti avrà un regolamento proprie deliberato dalla Facoltà". Art. 37. - "Con regolamento deliberato dalla Facoltà e nel numero e per l'importo fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà stessa possono essere istituite, anno per anno, borse di perfezionamento". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 settembre 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1967 Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 11. - VILLA

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