Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1297/1965
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. 1297
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1297/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. 1297
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1817 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938; n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati 6 ulteriormente modificato come appresso: Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio e aggiunto quello di "Diritto della sicurezza sociale". Art. 51, relativo agli istituti appartenenti alla Facoltà di economia e commercio è così modificato: "Appartengono alla Facoltà i seguenti istituti: Istituto di Economia e politica economica; Istituto di Storia economica; Istituto di Economia e politica agraria; Istituto di Diritto privato; Istituto di Diritto pubblico; Istituto di Statistica e ricerca operativa; Istituto di Matematica; Istituto di Ragioneria e tecnica economica; Istituto di Merceologia; Istituto di Lingue straniere; Biblioteca della Facoltà". Art. 356, è modificato nel senso che l'ordinamento della Scuola di specializzazione in Oculistica della durata di tre anni è abrogato e sostituito dal seguente della durata di anni quattro. Scuola di specializzazione in Oculistica (durata del corso anni quattro): 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; 2) Nozioni di Embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di Biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di Ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2°Anno: 1) Semeiotica oculare, e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, gonioscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Nozioni di Patologia generale e di anatomia patologica in rapporto all'oftalmologia; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio della sua totalità e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica; 3) Tecnica operatoria ed anestesiologia (la parte). 4° Anno: 1) Neuroftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare; 4) Tecnica operatoria (2ª parte); Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque. Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma dell'art. 354, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 61. - VILLA
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