Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 130/1969

Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

Pubblicato: 23/04/1969 In vigore dal: 27/03/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 130/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1969, n. 130 ## Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , concernente gli enti ospedalieri e la assistenza ospedaliera; Visti gli articoli 40, 42, 43 e 64 della legge suddetta, riguardanti la delega al Governo ad emanare norme aventi forza di legge ordinaria, sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri; Sentite le associazioni sindacali delle categorie interessate e i rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 40 della stessa legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Specificazione del personale degli enti ospedalieri Il personale degli enti ospedalieri è costituito da: personale sanitario; personale laureato dei ruoli speciali addetto alle attività sanitarie; personale amministrativo; personale tecnico; personale sanitario ausiliario; personale esecutivo; personale di assistenza religiosa. Il personale sanitario, che appartiene alle carriere direttive, è costituito da: medici con funzioni igienico-organizzative: sovraintendenti, direttori, vice direttori e ispettori sanitari; medici con funzioni di diagnosi e cura: primari, aiuti, assistenti; farmacisti: direttori di farmacia, farmacisti collaboratori. Il personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie è costituito da: biologi; chimici; fisici; con le qualifiche di direttori, coadiutori e assistenti. Il personale amministrativo è costituito da: direttore amministrativo, altrimenti denominato con la equipollente qualifica di segretario generale; personale della carriera direttiva; personale della carriera di concetto; personale della carriera d'ordine; personale della carriera esecutiva. Il personale tecnico è costituito da: tecnici per i laboratori di indagine, diagnosi e terapie, specializzati in: radiologia medica, anatomia patologica, istopatologia, laboratorio medico, ed in altri settori preordinati al buon funzionamento dei servizi di diagnosi e cura, con le qualifiche di: capo tecnico e tecnico specializzato. Il personale sanitario ausiliario è costituito da: personale di assistenza ostetrica, con le qualifiche di: ostetrica capo, ostetrica; personale di assistenza diretta, con le qualifiche di: capo sala, infermiere professionale specializzato, infermiere professionale e vigilatrice d'infanzia, infermiere generico, puericultrice; personale di assistenza medica e assistenza sociale, con le qualifiche rispettivamente di assistente sanitaria visitatrice e assistente sociale; personale di assistenza ai servizi speciali, con le qualifiche di: terapista della riabilitazione nelle varie qualificazioni; personale dirigente e di funzione didattica delle scuole per infermieri generici e professionali con le qualifiche rispettivamente di: capo dei servizi sanitari, ausiliari, direttore e vice direttore didattico. Il personale esecutivo è costituito da: personale di custodia; personale addetto ai servizi sanitari con le qualifiche di: disinfettore capo, disinfettore, ausiliario o portantino; personale addetto ai servizi generali, economali e tecnici, distinto in capo servizio operai, operaio specializzato, operaio comune. Il personale di assistenza religiosa è costituito da ministri del culto cattolico. La pianta organica del personale dei vari servizi ed i relativi aggiornamenti, anche per quanto attiene alle qualifiche, in stretta relazione con i compiti che l'ente ospedaliero, secondo la sua caratteristica ed il suo tipo, deve assolvere, sono deliberati dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle indicazioni del piano regionale, sentito il consiglio dei sanitari o il consiglio sanitario centrale, e consultate le organizzazioni sindacali interessate.

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