Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1304/1951
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 1304
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1304/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 1304
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904 , 4 maggio 1942, n. 557 e 5 settembre 1942, n. 1120 , e con i decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612 , 23 settembre 1949, n. 931 , 30 ottobre 1949, n. 1059 e 5 aprile 1950, n. 284 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Attuale art. 154. - Dopo il secondo comma è aggiunto quanto appresso: L'insegnamento fondamentale del corso di laurea in filosofia di "filosofia morale" (biennale) importa rispettivamente un esame alla fine di ogni anno Dopo l'attuale art. 149 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in filologia classica ed in archeologia ed antichità. Scuola di perfezionamento in filologia classica Art. 1 Art. 150. - È istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia una scuola di perfezionamento in filologia classica. Art. 151. - La scuola rilascia il diploma di perfezionamento in filologia classica. Art. 152. - La scuola ha la durata di due anni. Art. 153. - Sono ammessi alla scuola i laureati in lettere. Non è permesso iscriversi contemporaneamente ad altro corso di laurea o di perfezionamento. Art. 154. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: Fondamentali: 1) Letteratura latina; 2) Letteratura greca; 3) Grammatica storica delle lingue classiche; 4) Storia antica; 5) Antichità ed epigrafie classiche. Gli insegnamenti nn. 1, 2 e 3 sono biennali, quelli nn. 4 e 5 sono annuali e potranno essere seguiti nel primo o nel secondo anno. Complementari: 1) Paleografia e papirologia; 2) Poetica classica; 3) Metrica classica; 4) Storia della filosofia antica; 5) Storia delle religioni antiche; 6) Diritto romano; 7) Storia del Cristianesimo antico; 8) Esegesi dei monumenti; 9) Storia dell'arte antica; 10) Filologia bizantina; 11) Patristica; 12) Letteratura umanistica; 13) Latino medioevale. Art. 155. - Al principio di ogni anno accademico il Consiglio della scuola stabilirà, compatibilmente con le possibilità del momento, quali di questi corsi complementari dovranno essere effettivamente impartiti in quell'anno. Il Consiglio potrà anche istituire altri corsi non compresi nel suddetto elenco. Lo studente dovrà seguire in ciascun anno un corso complementare in aggiunta a quelli fondamentali. Art. 156. - Presso la scuola sarà tenuto ogni anno anche un corso di esercitazioni di lingua latina. Art. 157. - Per il conferimento degli incarichi di insegnamento si seguirà la norma contemplata dall' art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73 . Art. 158. - Le prove di esame, che avranno luogo al termine del biennio, sono le seguenti: a) una composizione latina (durata della prova 7 ore); b) un esame orale globale di cultura generale e specifica sulle materie dei corsi seguiti nel biennio. In tale esame il candidato dovrà dimostrare anche adeguata conoscenza di due lingue moderne scelte fra la francese, la tedesca, l'inglese; c) una dissertazione scritta su un argomento attinente alla filologia classica. Art. 159. - Le prove di esame saranno giudicate ciascuna da una Commissione composta dal direttore e da sei professori della scuola, designati dal direttore. Risulterà promosso il candidato che in ciascuna prova avrà meritato non meno di punti quarantanove su settanta. Non potrà sostenere gli altri due esami chi non avrà superato la prova di composizione latina. Art. 160. - La frequenza ai singoli corsi è obbligatoria. Gli studenti dovranno essere presenti ogni anno ad almeno due terzi delle lezioni di ciascun corso. Non potranno essere iscritti al secondo anno e, al termine del biennio, non potranno essere ammessi agli esami gli studenti che non abbiano ottenuto l'attestazione di frequenza in tutti i corsi prescritti. Art. 161. - Gli esami avranno luogo in due sessioni, estiva e autunnale. Gli studenti presenteranno, nei termini stabiliti per gli esami universitari, apposita domanda corredata dall'attestazione di frequenza di cui all'articolo precedente. Art. 162. - Lo studente dovrà comunicare per iscritto al direttore, non oltre il 15 febbraio, i corsi da lui scelti. Art. 163. - Il Consiglio della scuola è composto dai professori universitari di ruolo insegnanti della scuola. Art. 164 - Il direttore della scuola è nominato dal rettore fra i componenti del Consiglio della scuola, su proposta della Facoltà di lettere e filosofia, e dura in carica due anni. Art. 165. - Gli insegnanti della scuola che non siano professori universitari di ruolo debbono presentare prima dell'inizio dei corsi un programma particolareggiato della materia che intendono svolgere e delle esercitazioni. Tale programma deve essere approvato dal Consiglio della scuola. Art. 166. - Soltanto gli studenti regolarmente iscritti, alla scuola possono frequentare i corsi. Art. 167. - Per essere iscritto alla scuola, il richiedente deve presentare, non oltre il 31 dicembre, domanda su carta legale al rettore, corredata dal certificato di laurea e dalla quietanza del pagamento delle tasse. Per l'iscrizione al secondo anno e per la qualifica di studente fuori corso il richiedente presenterà, entro lo stesso termine, domanda su carta legale corredata dalle tasse relative. Art. 168. - Le tasse sono fissate nella misura seguente: tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . L. 5000 tassa di esame. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1500 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6000 sopratassa di ripetizione per ciascun esame. . . . . . . . L. 500 tassa per studenti fuori corso. . . . . . . . . . . . . . L. 2000 Art. 169. - Ogni anno il Consiglio della scuola potrà esonerare dal pagamento delle tasse (esclusa quella di diploma) quattro studenti in seguito a concorso per titoli. Le dissertazioni giudicate in tutto o in parte degne di stampa saranno pubblicate nei quaderni della scuola. Scuola di perfezionamento in archeologia ed antichità Art. 170. - È istituita presso la facoltà di lettere e filosofia una scuola di perfezionamento in archeologia ed in antichità con l'intento di perfezionare i giovani negli studi archeologici, di addestrarli in particolar modo allo studio delle antichità della Campania e del Mezzogiorno d'Italia, di prepararli alle funzioni tecniche e scientifiche dei musei di antichità e degli scavi. Art. 171. - Alla scuola possono iscriversi i laureati in lettere. Art. 172. - La scuola ha la durata di due anni e al termine del biennio, superate le prove scritte, sarà rilasciato un diploma di perfezionamento negli studi di archeologia e di antichità. Art. 173. - Gli insegnamenti fondamentali sono: 1) Archeologia e storia dell'arte antica; 2-a) Antichità ed epigrafia greco romana; b) Antichità pompeiane ed ercolanesi; 3) Storia antica; 4) Topografia antica della Campania e della Magna Grecia; 5) Paletnologia; 6) Numismatica. Sono corsi complementari: 7) Lingua ed epigrafia italica; 8) Archeologia cristiana; 9) Storia dell'arte bizantina nell'Italia meridionale; 10) Storia dell'arte medioevale e moderna. Le materie di cui ai nn. 1, 2, 3 sono biennali, le altre annuali. Dei corsi complementari verrà stabilito annualmente l'obbligo della frequenza almeno a due corsi e il Consiglio dei professori si riserva, all'inizio dell'anno, di istituire altri corsi complementari in sostituzione di quelli contemplati nel presente statuto, o corsi speciali di esercitazione per le materie fondamentali. Art. 174. - Gli iscritti aspiranti al diploma dovranno inoltre dimostrare: 1) di possedere pratica del disegno e del rilievo sul terreno; 2) di aver seguito un corso pratico di assistenza agli scavi e ai lavori di restauro dei monumenti e di materiale archeologico; 3) di aver esperienza della tecnica della fotografia; 4) di aver buona conoscenza di due lingue straniere scelte tra la francese, l'inglese e il tedesco. Art. 175. - Il Consiglio dei professori, ove ne abbia la possibilità, si riserva di affidare ad allievi della scuola di riconosciuta capacità, particolari incarichi di studio e di assistenza a esplorazioni e a ricerche di carattere archeologico. Art. 176. - Per conseguire il diploma della scuola di perfezionamento gli allievi dovranno: a) dare prova di maturità sostenendo nel 1° anno almeno tre prove di esame (mediante colloquio o esercitazione scritta) su tre materie del corso annuale, di cui due almeno del gruppo delle materie fondamentali; b) dare al termine del biennio prova di maturità sostenendo le altre prove dei corsi annuali e biennali (mediante colloquio o esercitazione scritta); c) presentare e discutere una dissertazione scritta sa argomento attinente alle materie del corso e approvato dal docente della materia. Gli esami hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale e le prove saranno sostenute innanzi alla Commissione composta dal Consiglio dei professori presieduto dal direttore della scuola. Art. 177. - La frequenza dei corsi è obbligatoria e l'ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno due terzi delle lezioni d'ogni corso. Art. 178. - L'allievo che non abbia sostenuto le prove di esame nel termine prescritto, potrà ottenere l'iscrizione fuori corso per il termine di un anno. Art. 179.- Il Consiglio direttivo della scuola archeologica è formato dai professori universitari di ruolo; gli incarichi d'insegnamento verranno conferiti dal Consiglio di facoltà e in conformità delle norme dell' art. 9 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73 . Art. 180. - Il direttore della scuola è nominato dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà tra i professori universitari di ruolo incaricati di materie d'insegnamento nella scuola di archeologia e di antichità, e dura in carica due anni. Art. 181. - Le tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, d'esame e di diploma, verranno determinate annualmente e per l'intero corso biennale dal Consiglio di facoltà su proposta del Consiglio della scuola e ratificate dal rettore dell'Università, sentito il Consiglio di amministrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Caprarola, addì 30 luglio 1951 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 13. - FRASCA
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