Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1304/1970

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'"Ospedale di Pieta'", con sede in Ruvo di Puglia.

Pubblicato: 16/02/1971 In vigore dal: 14/07/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 1304

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1304/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970, n. 1304 ## Dichiarazione di ente ospedaliero dell'"Ospedale di Pieta'", con sede in Ruvo di Puglia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'"Ospedale di Pietà" di Ruvo di Puglia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 6 febbraio 1887, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'"Ospedale di Pietà", con sede in Ruvo di Puglia (Bari), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari; tre membri eletti dal consiglio comunale di Ruvo di Puglia; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 6 febbraio 1887, modificato con regio decreto 15 novembre 1938. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 luglio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 173. - GRECO

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