Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1308/1970
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa", di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. 1308
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1308/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1970, n. 1308
## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di
magistero femminile "Suor Orsola Benincasa", di Napoli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305 e modificato con regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2442 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Storia delle relazioni internazionali. Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: "L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliere fra i seguenti Sociologia; Psicologia; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Storia delle relazioni internazionali. La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso. Art. 12. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Storia delle relazioni internazionali. Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma: "L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: Sociologia; Psicologia; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Storia delle relazioni internazionali. La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso. Art. 13. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Psicologia-scolastica; Storia delle relazioni internazionali; Psicologia dell'età evolutiva. Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, è aggiunto il seguente comma: "L'alunna che intende conseguire il diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media, oltre agli insegnamenti fondamentali e complementari di cui al comma precedente, deve seguire al 4° anno e superare altri due esami complementari da scegliersi fra i seguenti: Sociologia; Psicologia; Psicologia scolastica; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia dell'educazione; Linguistica applicata; Storia delle relazioni internazionali. La laurea abilitante si conseguirà soltanto dopo la frequenza del 5° anno di corso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 157. - GRECO
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