Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1313/1957
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. 1313
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1313/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. 1313
## Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 , e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 ottobre 1957, in corso di registrazione, con il quale è stata approvata la convenzione per il finanziamento della Facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Perugia ed è stata costituita la Facoltà medesima; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Dopo l'art. 26 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento degli articoli successivi. CAPITOLO IV 1. - Facoltà di lettere e filosofia Art. 27. - La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia. Corso di laurea in lettere Art. 28. - La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno. Sono insegnamenti fondamentali comuni: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Geografia; 5) Filosofia (con facoltà di scelta tra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia). Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 1) Letteratura greca; 2) Storia greca; 3) Glottologia; 4) Archeologia e storia dell'arte greca e romana. Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 1) Filologia romanza; 2) Storia medioevale; 3) Storia moderna; 4) Storia dell'arte medioevale e moderna. Sono insegnamenti complementari: 1) Grammatica greca e latina; 2) Antichità greche e romane; 3) Etruscologia e archeologia italica; 4) Papirologia; 5) Paleografia e diplomatica; 6) Topografia dell'Italia antica; 7) Etnologia; 8) Storia della letteratura latina medioevale; 9) Storia del cristianesimo; 10) Storia della lingua italiana; 11) Storia della musica; 12) Storia del Risorgimento; 13) Lingua e letteratura francese; 14) Lingua e letteratura tedesca; 15) Lingua e letteratura inglese; 16) Lingua e letteratura spagnola; 17) Biblioteconomia e bibliografia; 18) Epigrafia greca; 19) Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale. Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso che egli segue e fra le discipline complementari. Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo. Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari debbono essere eseguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, e in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina. Gli insegnamenti di storia greca e di storia romana, di storia medioevale e di storia moderna possono essere riuniti in un'unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito. L'insegnamento di archeologia e storia dell'arte greca e romana può essere scisso nei due insegnamenti di archeologia e storia dell'arte greca e di archeologia e storia dell'arte romana, e così l'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna sdoppiato nei due insegnamenti di storia dell'arte medioevale e di storia dell'arte moderna. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà. L'esame di laurea in lettere consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato d'accordo con l'insegnante e riguardante uno degli insegnamenti da lui seguiti esclusi gli insegnamenti filosofici o di altra Facoltà. 2. - Corso di laurea in filosofia Art. 29. - La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); 4) Storia medioevale; 5) Storia moderna; 6) Storia della filosofia (biennale); 7) Filosofia teoretica (biennale); 8) Filosofia morale (biennale); 9) Pedagogia; 10) Un insegnamento scelto fra i seguenti: Psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. Sono insegnamenti complementari: 1) Estetica; 2) Filosofia del diritto; 3) Filosofia della storia; 4) Storia della filosofia medioevale; 5) Storia del Cristianesimo; 6) Storia del Risorgimento; 7) Storia del diritto italiano; 8) Storia delle dottrine politiche; 9) Storia delle dottrine economiche; 10) Psicologia; 11) Letteratura greca; 12) Economia politica. Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna possono essere riuniti in un'unica cattedra; nel quale caso il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla storia medioevale e un anno alla storia moderna. Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e per i corsi biennali vengono sostenuti alla fine ciascun anno o alla fine del biennio. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della Facoltà. L'esame di laurea in filosofia consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato d'accordo con l'insegnante e riguardante un insegnamento filosofico. Art. 30. - Gli studenti all'atto dell'immatricolazione devono dichiarare a quale laurea aspirano. Gli studenti di lettere alla fine del primo biennio devono dichiarare quale indirizzo intendono seguire. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 dicembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1958 Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 29. - RELLEVA
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