Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1314/1950

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 21/12/1951 In vigore dal: 16/12/1950 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1950, n. 1314

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1314/1950 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1950, n. 1314 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240 ; 31 ottobre 1929, n. 2477 ; 30 ottobre 1930, numero 1844 ; 1 ottobre 1931, n. 1379 ; 20 ottobre 1932, n. 1806 ; 26 ottobre 1933, n. 1991 ; 6 dicembre 1934, n. 2430 ; 10 ottobre 1936, n. 2449 ; 23 giugno 1939, n. 1167 ; 27 aprile 1942, n. 485 ; 11 luglio 1942, n. 922 ; 5 settembre 1942, n. 1429, e con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 ; 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431 ; 30 ottobre 1949, n. 1151 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con decreti sopraindicati, e così ulteriormente modificato: Attuale art. 58. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di: "Radiotecnica" (Sezione industriale). Attuale art. 64. - È sostituito dal seguente: "Le precedenze per gli esami tra gli insegnamenti della Facoltà di ingegneria sono così stabilite: L'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzione di macchine, di costruzioni in legno ferro e cemento armato, di costruzioni idrauliche e di ponti, di arte mineraria, di costruzioni stradali e ferroviarie, di costruzioni aeronautiche. L'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di costruzioni di macchine, di disegno di macchine e progetti e di costruzioni di macchine elettriche. L'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di macchine, di idraulica, di aerodinamica e di arte mineraria. L'esame di chimica applicata deve precedere quello di chimica industriale. L'esame di architettura tecnica 1ª parte, deve precedere quello di architettura tecnica 2ª parte, e quello della 28 parte l'altro di architettura e composizione architettonica. L'esame di idraulica, deve precedere quelli di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici. L'esame di elettrotecnica deve precedere quelli di impianti industriali elettrici di costruzioni di macchine elettriche, di misure elettriche, di arte mineraria e di radiotecnica. L'esame di costruzioni di macchine deve precedere quello di disegno di macchine e progetti. L'esame di tecnologie generali deve precedere quello di tecnologie speciali e di impianti industriali meccanici. L'esame di macchine deve precedere quelli di disegno di macchine e progetti di arte mineraria. L'esame di aerodinamica deve precedere quello di costruzioni aeronautiche. Attuale art. 67. - È sostituito dal seguente: Per chi, avendo conseguito una delle lauree rilasciate dalla Facoltà di ingegneria, aspiri al conseguimento di un'altra laurea, si concede la iscrizione al quinto anno di corso. Per coloro che avendo conseguito la laurea in matematica o in fisica, o in fisica e matematica, rilasciata dalla Facoltà di scienze aspirano al conseguimento di una, laurea della Facoltà di ingegneria, purchè abbiano durante il precedente corso di studi seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico, si concede l'iscrizione al 4° anno di corso. Con provvedimento del rettore, su proposta della Facoltà, vengono stabilite le materie fondamentali ed il numero di quelle complementari che il richiedente dovrà frequentare e di cui dovrà superare gli esami per potere adire alla nuova laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1950 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1951 Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 51. - FRASCA

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