Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1317/1961
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1317
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1317/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1317
## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 , modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto processuale amministrativo; Sociologia. Art. 1 Art. 14 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: Diritto processuale amministrativo; Sociologia. Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: Letteratura italiana moderna e contemporanea; Topografia antica. Art. 40. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: Letteratura cristiana antica. Art. 48. - Relativo al corso di laurea in Chimica, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'insegnamento biennale di Fisica sperimentale e quello di Chimica fisica importano un esame alla fine di ciascun anno di corso". Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: 18) Zoogeografia (semestrale); 19) Fitogeografia (semestrale); 20) Ecologia animale (semestrale); 21) Ecologia vegetale (semestrale); 22) Patologia vegetale. Art. 60 - È soppresso e sostituito dal seguente: Gli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica. I corsi di Istituzioni di matematiche, di Fisica, di Chimica generale ed inorganica e di Geografia sono propedeutici nell'iscrizione e nell'esame ai corsi di Zoologia, di Botanica, di Geologia e di Mineralogia. Il corso di Anatomia umana è propedeutico nella iscrizione e negli esami ai corsi di Zoologia e Anatomia comparata. I corsi di Zoologia, di Botanica, di Anatomia umana e di Anatomia comparata sono propedeutici nell'esame di Fisiologia generale. Gli insegnamenti fondamentali di "Zoologia" biennale e di "Botanica" biennale sono rispettivamente scissi in due distinti esami annuali. Art. 61. - È soppresso e sostituito dal seguente: Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari se questi sono tutti annuali, in cinque se due di essi sono semestrali. L'esame di laurea consiste: a) in quattro prove pratiche e orali, rispettivamente sulle piante, sugli animali, sui minerali e sulle rocce; b) nella discussione orale di una dissertazione scritta elaborata nell'ultimo biennio su argomento di interesse naturalistico preferibilmente in un laboratorio della Facoltà di Scienze; c) nella esposizione e discussione orale di due fra tre argomenti scelti dal candidato in materie diverse tra loro e da quella su cui verte la dissertazione scritta, se quest'ultima verte su tema biologico, due degli argomenti da discutere oralmente devono concernere questioni geomineralogiche e viceversa. Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di: 17) Geologia degli idrocarburi; 18) Geologia regionale; 19) Mineralogia applicata. Art. 72. - Agli insegnamenti complementari del corno di laurea in farmacia è aggiunto quello di "Chimica tossicologica". L'art. 80. - Relativo al corso di laurea in Scienze agrarie il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema tratto da uno degli insegnamenti del corso di laurea e nella discussione di due argomenti scelti in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta". Gli articoli dal n. 118 e seguenti relativi alla scuola di perfezionamento in Archeologia sono abrogati. Dopo l'art. 117, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in Archeologia classica e studi sul Dramma antico ed in Filologia classica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in Archeologia classica e studi sui Dramma antico Art. 118. - Alla Facoltà di Lettere e filosofia è annessa una scuola di perfezionamento in Archeologia classica e in studi sul Dramma antico. La scuola ha lo scopo di promuovere la cultura archeologica e di fornire ai laureati nelle discipline classiche delle Università italiane e straniere, nonchè ai perfezionandi delle scuole archeologiche di Roma, e di Atene, il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo delle antichità della estrema parte d'Italia (Magma Grecia), della Sicilia e delle isole circonvicine, nonchè dell'Africa settentrionale. Si propone inoltre il compito di promuovere la ricerca e lo studio del mondo classico e del teatro antico e di fornire agli studiosi di discipline classiche e filosofiche il mezzo di approfondire le loro conoscenze nel campo della antica drammaturgia. Art. 119. - Le lezioni dei corsi saranno tenute presso l'Istituto nazionale del dramma antico in Siracusa. Art. 120. - La scuola è diretta da un Comitato composto dei tre professori ufficiali di Archeologia classica, di Letteratura greca e di Storia greca e romana dell'Università di Catania, presieduto dal professore di ruolo più anziano di servizio, che è anche il direttore della scuola. Fanno parte permanentemente del Comitato direttivo i componenti di esso all'atto dell'istituzione. Esplicherà le funzioni di segretario del Comitato il professore di Archeologia classica e di Letteratura greca, che non sia il presidente. Il Comitato ha il compito di coordinare ed approvare il programma delle lezioni dopo averlo concordato con i singoli insegnanti e di predisporre il programma generale della scuola formulando l'orario delle lezioni e delle esercitazioni. Al Comitato è affidata inoltre la sorveglianza tecnica sull'andamento della scuola. Alla fine dell'anno accademico il Comitato presenterà ai Ministero della pubblica istruzione e al rettore dell'Università di Catania un rapporto sullo stato della scuola e sulla attività didattica e scientifica svolto. Art. 121. - La scuola è amministrata da un Consiglio di amministrazione presieduto dal rettore della Università di Catania e composto dal presidente dello Istituto del dramma antico in Siracusa, dal preside della Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Catania, dal direttore della scuola, dal sovrintendente alle antichità di Siracusa, dai rappresentanti della Provincia e del comune di Siracusa, dal direttore amministrativo dell'Università di Catania, nonchè da un secondo rappresentante dell'Istituto del dramma antico, che assumerà le funzioni di segretario del Consesso, e di rappresentanti di altri Enti che contribuiscono al mantenimento della scuola. Il Consiglio di amministrazione ha il compito di attribuire ogni anno gli incarichi di insegnamento della scuola sul proposta del Comitato direttivo, riservandosi la facoltà di chiamare per l'insegnamento anche cultori specializzati di chiara fama delle discipline della Scuola, sia italiani che stranieri. Il Consiglio infine delibera su tutta la materia che ad esso sarà sottoposta dal rettore dell'Università o dal Comitato direttivo. Per la validità delle adunanze sarà necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio. Art. 122. - Al corso di perfezionamento in Archeologia possono essere ammessi i laureati in Lettere - indirizzo classico - delle Università italiane, a quello di perfezionamento in studi sul Dramma antico anche quelli laureati in Lettere - indirizzo moderno - e in filosofia, i quali abbiano superato almeno un esame di letteratura greca. Possono inoltre essere ammessi gli stranieri come studenti regolari, purchè forniti di titolo che, a giudizio del Consiglio direttivo della scuola, sia ritenuto equipollente alla laurea in Lettere. Agli iscritti alla scuola viene concesso libero ingresso nei musei e nei luoghi di scavo della Sicilia e della Italia meridionale. Art. 123. - I corsi di perfezionamento in Archeologia classica ed in studi sul Dramma antico hanno la durata di due anni. Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica: 1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale); 2) Storia antica (biennale) con esercitazioni di epigrafia greca e romana; 3) Topografia antica (biennale); 4) Paletnologia; 5) Numismatica; 6) Archeologia cristiana; 7) Filologia classica; 8) Antichità greco-romane; 9) Etruscologia ed archeologia italica. Sono insegnamenti del corso di perfezionamento in studi sul Dramma antico: 1) Storia antica; 2) Filologia classica (biennale); 3) Scenotecnica e regia teatrale; 4) Storia, e poetica del teatro classico; 5) Metrica classica; 6) Musica e danza classica; 7) Antichità greco-romane; 8) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana; 9) Topografia antica. Art. 124. - Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica sono ordinati secondo il seguente piano di studi: 1° anno 1) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana (I corso); 2) Storia antica con esercitazioni di epigrafia greco-romana (I corso); 3) Topografia antica (I corso); 4) Antichità greche e romane; 5) Filologia classica; 6) Paletnologia. 2° anno 1) Archeologia e Storia dell'arte greca e romana (II corso); 2) Storia antica con esercitaz. di epigrafia greca o romana (II corso); 3) Topografia antica (II corso); 4) Numismatica; 5) Archeologia cristiana; 6) Etruscologia ed archeologia Italica. Art. 125. - Tutti gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Archeologia classica sono accompagnati da opportune esercitazioni. Sono inoltre previsti corsi di conferenze tenute da insigni specialisti italiani e stranieri relativi ad argomenti concernenti le antichità siceliote e la letteratura siceliota, con particolare riguardo a Siracusa. La frequenza a detti corsi è obbligatoria. Tutti gli insegnamenti hanno particolare riferimento alla Sicilia ed isole circonvicine, alla Magna Grecia e all'Africa, settentrionale. Le esercitazioni di carattere pratico si svolgono nello ambito della scuola e nel territorio siracusano ed eventualmente si realizzano nella esplorazione archeologica e in saggi di scavo; la frequenza a dette esercitazioni è obbligatoria per tutti e due gli anni di corso. Alla fine di ogni corso l'allievo deve dimostrare di averle frequentate e se ha partecipato a saggi di scavo, ne farà oggetto di relazione. Art. 126. - Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in studi sul Dramma antico sono ordinati secondo il seguente piano di studi: 1° anno: 1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana; 2) Storia antica, con esercitazioni di Epigrafia greca e romana; 3) Filologia classica (I corso); 4) Antichità greco-romane; 5) Topografia antica; 2° anno: 1) Filologia classica (II corso); 2) Scenotecnica e regia teatrale; 3) Storia e poetica del teatro classico; 4) Metrica classica; 5) Musica e danza classica. Tutti gli insegnamenti dei corsi di perfezionamento in studi sul Dramma antico debbono essere orientati su problemi del teatro classico e sono accompagnati da opportune esercitazioni e sopraluoghi nei teatri classici di maggior rinomanza. Sono previsti inoltre, ogni anno, speciali corsi di conferenze tenute da insigni studiosi, italiani e stranieri. Art. 127. - Gli iscritti che abbiano compiuto almeno un anno presso la Scuola di Roma e di Atene sono ammessi direttamente al 2° anno del corso di perfezionamento di Archeologia classica, e il Comitato direttivo stabilisce il piano dei loro studi in base alla loro personalità di studiosi e potrà anche dispensarli da alcuni insegnamenti teorici. Essi debbono invece seguire le esercitazioni di carattere pratico, nonchè i corsi di conferenze specializzate con l'obbligo di presentare una relazione sulle esplorazioni eseguite e una dissertazione scritta. Coloro che hanno conseguito il diploma del corso di perfezionamento in Archeologia classica possono essere ammessi al 2° anno del corso di perfezionamento in studi sul Dramma antico. Coloro che hanno conseguito il diploma del corso di perfezionamento in studi sul Dramma, antico possono essere ammessi al 2° anno del corso di perfezionamento in Archeologia classica, ma, sono tenuti a sostenere l'esame integrativo in Paletnologia. In via transitoria, coloro i quali hanno seguito il corso di perfezionamento in Archeologia classica e in studi sul Dramma antico tenuto a Siracusa nello anno acc. 1960-61 potranno essere ammessi direttamente al 2° anno dei due corsi della scuola con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami non sostenuti nel corso di provenienza. Art. 128. - La frequenza ai corsi, alle esercitazioni, alle conferenze annuali, ai sopraluoghi, alle esplorazioni archeologiche e ai saggi di scavo, dovrà risultare da appositi registri tenuti dalla scuola, ove il professore segnerà in ordine cronologico e, separatamente, per ciascun corso, l'argomento, l'ora e i nomi dei presenti, compresi gli assistenti. Alla fine dei corsi il direttore della scuola apporrà il suo visto di regolarità su ciascun registro. I registri suddetti saranno ostensibili a richiesta delle autorità accademiche e del Ministero della pubblica istruzione. All'iscritto viene rilasciato inoltre dalla segreteria dell'Università un libretto di iscrizione sul quale gli insegnanti dovranno attestare, alla fine del corso, le frequenze a ciascun corso di lezioni, di conferenze ed esercitazioni, mentre il direttore della scuola vi apporrà il suo visto per la validità di ciascun anno di corso. L'iscritto che non abbia soddisfatto agli obblighi predetti e che non abbia superato gli esami prescritti per ciascun anno di corso, non viene ammesso all'anno successivo, se di primo anno, e all'esame di diploma se di secondo anno. Art. 129. - Alla fine del secondo anno gli iscritti, rispettivamente, ai corso di studi sul Dramma antico e al corso di Archeologia classica dopo aver presenta o e discusso una dissertazione su una, delle materie sopra indicate e una relazione sui sopraluoghi, sulle esplorazioni eventualmente compiute o su saggi di scavi eseguiti, conseguono il relativo diploma di perfezionamento. Le relazioni e le dissertazioni particolarmente notevoli possono essere pubblicate o in "Dionisio", oppure in apposita Collana edita a cura dello stesso INDA. La scuola, d'altra parte, può curare anche la pubblicazione di monografie regionali di carattere archeologico e di quanto può servire allo sviluppo degli studi archeologici delle regioni in oggetto. La Commissione, per l'esame di diploma, nominata dal rettore, su proposta del direttore della scuola, è costituito dal direttore che la presiede e da altri quattro docenti della scuola stessa. Art. 130. - Gli esami di profitto vengono sostenuti dagli allievi alla fine di ogni anno anche per gli insegnamenti biennali e si svolgono per singole discipline. Le Commissioni relative vengano nominate dal direttore della scuola che la presiede. Gli esami si svolgono secondo le norme vigenti per gli esami di profitto delle Facoltà universitarie. Art. 131. - Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola sono conservati dalla segreteria dell'Università di Catania che con la procedura normale, rilascerà i certificati e il diploma di perfezionamento il quale ultimo dovrà essere munito della, firma del rettore, da nella, del direttore della, scuola e del direttore amministrativo, oltre che del timbro a secco dell'Università. Art. 132. - Per la carriera scolastica, gli esami e le discipline degli allievi valgono, in quanto applicabili e per quanto non prescritto dal presente statuto, le disposizioni del regolamento approvato con - regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 . Art. 133. - Gli iscritti debbono pagare per tassa di immatricolazione L. 2.000, per tassa annuale di iscrizione L. 8.000. I diplomati debbono inoltre pagare L. 3.000 per sopratassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al versamento della tassa di diploma in L. 6.000. Tasse, sopratasse e contributi sono versati alla Cassa dell'Università; la tassa di diploma, va invece versata all'Erario. Il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 dicembre 1952, n. 4512, art. 9 . Scuola di perfezionamento in filologia classica Art. 134. - È istituita presso la. Facoltà di Lettere e Filosofia una scuola di perfezionamento in Filologia classica. Alla scuola sono ammessi i laureati in Lettere e in Filosofia. Art. 135. - La domanda di ammissione relativa diretta al rettore dell'Università dovrà essere corredata, con il curriculum degli esami sostenuti, del certificato di laurea in Lettere e in Filosofia, nonchè di tutti i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni per la immatricolazione in un corso universitario. Il certificato di laurea dovrà contenere altresì il titolo della tesi di laurea. Art. 136. - Il direttore della scuola è nominato da rettore fra i professori di ruolo delle discipline di filologia classica, su proposta della Facoltà di Lettere e filosofia. Egli presiede il Consiglio della scuola, che è composto da tutti i professori di ruolo delle discipline classiche della Facoltà di Lettere e filosofia della Università di Catania. Il Consiglio della scuola ha il compito di stabilire il programma annuale, gli orari settimanali di insegnamento, di esercitazioni e di conferenze. Ad esso sono deferite tutte le questioni attinenti alle modalità circa la tenuta dei corsi, lo svolgimento degli esami di profitto, la disciplina, nonchè tutto quanto concerne la carriera scolastica degli iscritti. Ogni anno il programma dei singoli corsi di insegnamento dovrà essere approvata dal Consiglio della scuola per il necessario coordinamento. Art. 137. - Gli incarichi di insegnamento nella scuola di perfezionamento in Filologia classica vengono conferiti dal Consiglio, il quale delibera inoltre su tutte le questioni di carattere generale e disciplinare degli iscritti. Le deliberazioni relative saranno rese esecutive con provvedimenti del rettore. Art. 138. - Gli iscritti al perfezionamento sono tenuti a frequentare un biennio di Letteratura latina, un biennio di Letteratura greca e un biennio di altra materia da scegliersi tra le seguenti: 1) Filologia classica; 2) Glottologia classica; 3) Grammatica greca e latina; 4) Storia antica, con esercitazioni di epigrafia. Inoltre l'iscritto è tenuto a frequentare tre altre materie annuali a scelta fra le materie sopra indicate, che non siano state scelte come biennali, e le seguenti: 1) Archeologia classica; 2) Storia della filosofia antica; 3) Metrica classica; 4) Antichità greche e romane; 5) Storia del diritto romano; 6) Letteratura cristiana antica; 7) Storia delle religioni classiche; 8) Stilistica latina; 9) Filologia bizantina; 10) Papirologia; 11) Paleografia greca e latina. Al principio di ogni anno il Consiglio della scuola stabilisce, in relazione alle necessità del momento, quali di questi corsi complementari verranno effettivamente tenuti in quell'anno. Art. 139. - La frequenza ai corsi è obbligatoria e viene comprovata dalla firma apposta dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. Gli iscritti sono tenuti inoltre a compiere ricerche e a fare delle esercitazioni sotto la guida dei professori della scuola. Art. 140. - Gli esami degli insegnamenti biennali si sostengono alla fine di ciascun anno di corso. Art. 141. - L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione di carattere scientifico, su tema concordato all'inizio del corso dal professore delle discipline oggetto della specializzazione. Art. 142. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore della scuola e sono formate a norma delle vigenti disposizioni sugli esami universitari. La Commissione di diploma è nominata dal rettore, dalla proposta del direttore della scuola, che la presiede, ed è composta, compreso il presidente, di cinque membri scelti fra i professori che impartiscono insegnamenti nella scuola stessa, o, in mancanza, fra i professori della Facoltà di Lettere di materie affini per non più di due membri. Art. 143. - Oltre che dell'opera dei professori della Facoltà di Lettere la scuola potrà valersi di quella dei professori di altre Facoltà od Università, nonchè dell'opera di professori stranieri per speciali corsi di conferenze. Art. 144. - Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 145. - Tutti gli atti e i documenti relativi alla scuola di perfezionamento in Filologia classica sono conservati dalla segreteria dell'Università, che con la procedura normale rilascia i certificati richiesti dagli interessati. La segreteria dell'Università rilascerà il relativo diploma di perfezionamento, che dovrà essere munito della firma del rettore, di quella del direttore della scuola e del direttore amministrativo, oltre che dal timbro a secco dell'Università. Art. 146. - Per tutto quanto riguarda non previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938 e delle Altre leggi universitarie. Art. 147. - Gli iscritti debbono pagare al 1° anno Lit. 5.000 per la tassa di immatricolazione, e annualmente Lit. 18.000 per tassa di iscrizione, Lit. 3.500 per contributo di esercitazione di Seminario, Lit. 1.500 per contributo biblioteca, Lit. 7.000 per sopratassa di esami di profitto. I diplomati debbono inoltre pagare Lit. 3.000 per sopratassa di diploma; coloro i quali conseguono il diploma di perfezionamento sono tenuti al pagamento della tassa di diploma in Lit. 6.000, tasse, sopratasse e contributi sono pagati alla Cassa, dell'Università, la tassa di diploma invece versata all'Erario. Art. 148. - Il provento della tassa di immatricolazione e iscrizione va devoluto per un terzo alla scuola. Il provento dei contributi per esercitazione è devoluto interamente alla scuola, mentre il contributo di biblioteca va interamente devoluto alla biblioteca della Facoltà di Lettere e filosofia. Il provento delle sopratasse per esami di profitto e di diploma va ripartito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1952, n. 4512 . Dopo l'art. 182 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Otorinolaringoiatria ed in Ortopedia. Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria Art. 183. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria ha la durata di tre anni. La scuola non può accogliere più di cinque allievi per corso. Art. 184. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° anno: 1) Clinica otorinolaringoiatrica (1° corso); 2) Embriologia, ed anatomia della specialità; 3) Fisiologia dell'apparato acustico e delle prime vie aeree; 4) Patologia e semeiotica dell'orecchio, naso e gola (1° corso); 5) Esercitazioni cliniche; 2° anno: 1) Clinica otorinolaringoiatrica (2° corso); 2) Fonetica biologica e fonoiatrica; 3) Odontoiatria; 4) Medicina legale; 5) Patologia semeiotica e terapia delle malattie dell'orecchio, naso e gola (2° corso); 6) Anatomia e istologia patologica; 7) Esercitazioni cliniche; 3° anno: 1) Clinica otorinolaringoiatrica; 2) Pediatria in rapporto alla specialità; 3) Oculistica in rapporto alla specialità; 4) Neuro-patologia in rapporto alla specialità; 5) Tecnica operatoria dell'orecchio, naso e gola; 6) Esercitazioni cliniche; 7) Radiologia in rapporto alla specialità; 8) Patologia semeiotica e terapia delle malattie dell'orecchio, naso e gola. Scuola di specializzazione in Ortopedia Art. 185. Il corso di studi della scuola di specializzazione in Ortopedia ha la durata di tre anni. Art. 186. - La scuola non può accogliere più di sei allievi per ciascun anno di corso. Art. 187. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° anno 1) Anatomia dell'apparato motore; 2) Fisiologia dell'apparato motore; 3) Patologia chirurgica dell'apparato motore; 4) Clinica chirurgica generale; 5) Clinica ortopedica e traumatologica (1° corso); 2° anno: 1) Patologia speciale delle deformità congenite ed acquisite; 2) Radiodiagnostica e radioterapia dello scheletro; 3) Neuropatologia ed elettrodiagnostica; 4) Concetti assicurativi e di valutazione dei postumi ne le lesioni dell'apparato motore; 5) Clinica ortopedica e traumatologica (2° corso); 6) Tecnica degli apparecchi (1° corso); 3° anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (3° corso); 2) Tecnica degli apparecchi (2° corso); 3) Studio e tecnica delle protesi; 4) Fisioterapia, cinesoterapia e ginnastica medica. Art. 195. - Relativo alla scuola di specializzazione in Medicina legale e delle assicurazioni è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° anno: 1) Medicina legale, pena le e civile (1° corso); 2) Medicina legale assicurativa (1° corso) 3) Traumatologia forense (semeiotica) (1° corso); 4) Tossicologia forense; 5) Esami di laboratorio, microscopia clinica (1° corso) 2° anno: 1) Medicina legale, penale e civile (2° corso); 2) Medicina legale assicurativa (2° corso); 3) Traumatologia forense (semeiotica) (2° corso); 4) Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazioni medico legali) (1° corso) 5) Malattie del lavoro; 6) Esami di laboratorio microscopia clinica (2° corso); 3° anno: 1) Infortunistica (tecnica degli accertamenti e valutazione medico legali) (2° corso) 2) Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomopatologica. 3) Polizia scientifica medico-giudiziaria; 4) Psicologia forense e antropologia criminale 5) Esami di laboratorio; microscopia clinica (3° corso). Saranno inoltre, tenute, a cura di docenti segnalati dalla Facoltà di medicina e chirurgia, un ciclo di conferenze su Elementi di diritto pubblico e privato e su Elementi di diritto processuale penale (3-5 conferenze) per gli iscritti al 1° anno, e sulla legislazione del lavoro e delle assicurazioni e su elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni (3-4 conferenze) per gli iscritti al 2° anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta i ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 ottobre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 132. - VILLA
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