Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 132/1991
Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991, n. 132
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 132/1991
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991, n. 132
## Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere
in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato
che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che
espleta funzioni di polizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 , ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538 ; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149 , ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per stabilire i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, nonchè le relative modalità di accertamento; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi 1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti: a) sana e robusta costituzione fisica; b) ((...)) Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilità indispensabili per l'espletamento del servizio; c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo guardia: visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi. Per l'ammissione al concorso per la nomina ad ufficiale: visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico) tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi; e) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%); f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
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