Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1322/1967
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. 1322
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1322/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. 1322
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: Stechiometria; Microchimica; Saggi e dosaggi farmacologici; Complementi di chimica tossicologica. Art. 40. - All'elenco degli istituti della facoltà di farmacia è aggiunto il seguente: Istituto di chimica organica, per gli insegnamenti di: a) Chimica organica; b) Chimica delle sostanze organiche naturali. Art. 82. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "Calcoli numerici e grafici con elementi di programmazione I o II (con asterisco). Art. 83, concernente le norme comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in fisica è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascuno anno di corso". Art. 84. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (ind. inorganico chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Chimica dei composti di coordinazione e metallorganici; Chimica quantistica; Chimica nucleare; Cinetica chimica; Cromatografia; Chimica delle radiazioni; Chimica macromolecolare; Metodi matematici della chimica; Magnetochimica; Termodinamica statistica. Nello stesso elenco del corso di laurea in chimica (ind. organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Cinetica chimica; Cromatografia; Chimica macromolecolare; Chimica delle radiazioni. Art. 86. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Algologia; Biochimica vegetale; Esperimentazione dei chimici; Biochimica comparata; Biologia marina; Biologia molecolare; Citologia ed embriologia vegetale; Cristallografia e cristallochimica; Ecologia; Embriologia degli invertebrati; Entomologia; Etologia; Fisiologia comparata; Geologia nucleare; Geologia regionale; Meteorologia; Mineralogia sistematica; Minerogenesi e giacimentologia; Paleontologia dei vertebrati; Sedimentologia; Fitogeografia; Genetica umana; Biologia generale; Biochimica cellulare. Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di "Petrografia" muta denominazione in "Petrologia". Nello stesso articolo, all'ultimo comma, alle materie richieste per la prova di cultura generale va aggiunto l'insegnamento di "Fisiologia generale". Art. 87, relativo alle norme di propedeuticità e di esercitazioni del predetto corso di laurea in scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente: a) lo studente non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisica, senza aver prima superato l'esame di istituzioni di matematiche; b) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica generale ed inorganica senza aver prima superato l'esame di fisica; c) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica organica senza avere prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; d) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia senza avere prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica; e) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di geologia senza aver prima superato l'esame di mineralogia; f) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia generale senza aver prima superato gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di anatomia umana e di anatomia comparata; g) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato l'esame di chimica organica; h) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di genetica senza aver prima superato gli esami di botanica e di zoologia; i) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di fisiologia vegetale senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica. Gli insegnamenti fondamentali comportano un corso di esercitazioni, annuale o biennale a seconda del carattere annuale o biennale dell'insegnamento. Art. 88. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Algologia; Biochimica comparata; Biochimica molecolare; Biochimica vegetale; Ecologia; Embriologia degli invertebrati; Entomologia; Etologia; Fisiologia comparata; Fitogeografia. Nello stesso articolo, all'ultimo comma, alle materie richieste per la prova di cultura generale va aggiunto l'insegnamento di "Chimica biologica". Art. 89, relativo alle norme sulla propedeuticità di alcuni esami del corso di laurea in scienze biologiche è modificato nel senso che il terzo ed il settimo comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: c) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica biologica senza aver prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica e di chimica organica; g) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di chimica generale ed inorganica senza aver prima superato l'esame di fisica. Allo stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma: "Gli insegnamenti fondamentali comportano un corso di esercitazioni, annuale o biennale a seconda del carattere annuale o biennale dell'insegnamento". Art. 90. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Chimica analitica; Cristallografia strutturale; Geofisica nucleare; Geologia nucleare; Geologia stratigrafica; Geotermia; Mineralogia sistematica; Petrografia applicata; Petrotettonica; Sedimentologia. Nello stesso articolo, il quarto, il quinto e il sesto comma sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: a) gli insegnamenti biennali comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso; b) gli esami delle materie fondamentali del III e IV anno devono essere preceduti dagli esami delle materie fondamentali del primo e secondo anno; c) gli esami di fisica sperimentale, topografia e cartografia e di statistica devono essere preceduti da quello di istituzioni di matematiche; d) l'esame di mineralogia deve essere preceduto da quelli di chimica generale ed inorganica con elementi di organica, fisica sperimentale I e II; e) l'esame di geologia applicata deve essere preceduto da quello di geologia; f) gli esami di giacimenti minerari, petrografia applicata, petrotettonica e di vulcanologia devono essere preceduti dall'esame di petrografia; g) gli esami di analisi mineralogica, cristallografia strutturale, geochimica, mineralogia applicata e di mineralogia sistematica devono essere preceduti da quello di mineralogia; h) gli esami di geofisica mineraria, geotermia, geofisica nucleare, di oceanografia e di sismologia devono essere preceduti dagli esami di fisica sperimentale; i) gli esami di fotogeologia, geologia degli idrocarburi, geologia nucleare, geologia regionale, geologia stratigrafica, geotecnica, idrogeologia e di sedimentologia devono essere preceduti dall'esame di geologia; l) l'esame di micropaleontologia deve essere preceduto dall'esame di paleontologia; m) gli esami di chimica analitica, chimica fisica e di chimica organica devono essere preceduti da quello di chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Le esercitazioni di topografia e cartografia, petrografia, geologia, paleontologia, fisica terrestre dovranno essere svolte in parte in campagna. Gli insegnamenti di botanica e di zoologia debbono avere indirizzo biogeografico. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro, da lui scelti, fra i complementari. Art. 91, relativo allo stesso corso di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che le disposizioni in esso contenute sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "L'esame di laurea consta: di una prova di cultura generale; della discussione di una tesi scritta; della discussione di almeno una fra due tesine. La prova di cultura generale verterà sulle seguenti discipline: Fisica terrestre, geologia, mineralogia, paleontologia, petrografia. Le tesi dovranno consistere in ricerche sul terreno o di laboratorio oppure in ricerche teoriche originali e dovranno essere svolte in discipline che fanno capo agli istituti di geodesia e geofisica, geologia e paleontologia, mineralogia e petrografia. A tal fine lo studente dovrà richiedere, all'inizio del III anno, l'internato biennale presso uno degli istituti sopra menzionati. Un rilevamento geologico e una ricerca di laboratorio dovranno comparire o nella tesi o in una delle due tesine. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1968 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 120. - GRECO
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