Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1325/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 26/02/1972 In vigore dal: 30/10/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1325

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1325/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1325 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 81. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: Istituto di chimica. Dopo l'art. 711, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente Art. 712. - La scuola svolge un corso di specializzazione in malattie dell'apparato digerente. Art. 713. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero massimo di sei per ogni anno di corso. L'ammissione avviene in base ad un esame preliminare. Art. 714. - Il corso ha la durata di tre anni ed un quarto anno deve essere dedicato al tirocinio pratico gastroenterologico. Il corso ha luogo nell'istituto di clinica medica generale e terapia medica II dell'università. Art. 715. - Gli iscritti debbono: a) seguire per i primi tre anni gli insegnamenti della scuola; b) prestare servizio continuativo nelle corsie e nei laboratori della clinica durante questo triennio; c) svolgere l'anno di tirocinio pratico gastroenterologico in una clinica medica o in reparti ospedalieri. Alla fine del corso gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami devono sostenere la discussione su una tesi scritta per conseguire il diploma di specializzazione. Art. 716. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti, con esami da sostenere alla fine di ciascuno di essi: Anatomia normale e patologica; Fisiologia normale e patologica; Chimica clinica; Semeiotica fisica e strumentale (biennale); Semeiotica radiologica; Malattie del tubo digerente; Malattie del fegato e del pancreas; Clinica medica (triennale). Insegnamenti complementari con corsi semestrali saranno aggiunti, in numero non superiore a sei per la totalità del corso. Art. 717. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso), l'ordine e le modalità degli esami sono stabiliti nel manifesto annuale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 17. - VALENTINI

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