Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 133/1964

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 31/03/1964 In vigore dal: 18/02/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 133

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 133/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 133 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 24) Psichiatria. Dopo l'art. 235 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia. Scuola di specializzazione in Neurochirurgia Art. 236. - La Scuola di specializzazione in Neurochirurgia ha sede presso la Clinica neurochirurgica. Il corso degli studi della predetta Scuola ha la durata di quattro anni. Potrà esservi annesso un numero massimo di sei allievi. Art. 237. - Gli insegnamenti che vengono impartiti nella Scuola sono i seguenti: Annuali: Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico 1° anno); Elettroencefalografia (2° anno); Fisiologia del sistema nervoso (1° anno) Fondamenti di Anestesiologia (3° anno) Fondamenti di Chirurgia generale (1° anno) Fondamenti di clinica psichiatrica (1°anno) Neuroftalmologia (2° anno) Otoneurologia (2° anno) Semeiotica e clinica neurologica (1° anno). Biennali: Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica) (2° e 3° anno) Tecnica operatoria (3° e 4° anno). Triennali: Clinica neurochirurgica (2°, 3° e 4° anno). I detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni cliniche e di laboratorio. Art. 238. - Gli insegnamenti della Scuola si svolgono secondo l'ordine seguente: 1° anno: 1) Anatomia, del sistema nervoso centrale e periferico; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Semeiotica clinica neurologica; 4) Fondamenti di clinica pediatrica; 5) Fondamenti di chirurgia generale. Alla fine dell'anno gli specializzandi saranno interrogati sulle materie 1), 2), 3), 4), 5). 2° anno: 1) Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica); 2) Otoneurologia; 3) Neuroftalmologia; 4) Elettroencefalografia; 5) Clinica neurochirurgica. Alla fine dell'anno gli specializzandi verranno interrogati sulle materie 2), 3), 4). 3° anno: 1) Anatomia patologica del sistema nervoso; 2) Neuroradiologia (tecnica delle indagini e semeiotica) 3) Fondamenti di anestesiologia; 4) Clinica neurochirurgica; 5) Tecnica operatoria. Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2), 3). 4° anno: 1) Clinica neurochirurgica; 2) Tecnica operatoria. Alla fine dell'anno interrogazione sulle materie 1), 2). Art. 239. - Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le lezioni ed i laboratori della Clinica neurochirurgica secondo l'orario stabilito dal Consiglio di Facoltà al principio dell'anno accademico, ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche e di laboratorio. Il direttore della Scuola potrà prescrivere che gli allievi frequentino per determinati periodi di lezioni e le esercitazioni di laboratorio in altri istituti della Università. Gli allievi sono tenuti pure a compiere a turno il servizio d'internato nella clinica, della durata complessiva di mesi sei per ogni anno della Scuola. L'allievo che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo articolo non sarà ammesso a sostenere gli esami. Art. 240. - Il direttore e gli insegnanti della Scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con interrogazioni e vigilando sulle loro esercitazioni pratiche e sui loro turni di servizio interno. Art. 241. - Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse, ecc. sono quelle generali per le Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 91 a 107 dello statuto dell'Università degli studi di Genova. Art. 242. - Alla fine del corso gli allievi sono tenuti a superare l'esame finale di diploma. Questo consisterà nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un tema di neurochirurgia preventivamente approvata dal direttore della Scuola. Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nello esame finale, verrà rilasciato il diploma che attribuisce la qualifica di specialista in Neurochirurgia, valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 54. - VILLA

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 133/1964 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 1964

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Priverno. Decreto del Presidente della Repubblica 1715 Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Alghero. Decreto del Presidente della Repubblica 1713 Istituzione dell'Istituto d'arte di San Cataldo. Decreto del Presidente della Repubblica 1710 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Sest… Decreto del Presidente della Repubblica 1702 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vite… Decreto del Presidente della Repubblica 1694