Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 133/1988
Modalita' e criteri per lo scambio di insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 133
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 133/1988
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1988, n. 133
## Modalita' e criteri per lo scambio di insegnanti con altri
Paesi, in attuazione del secondo comma dell'art. 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, recante norme sullo stato giuridico del personale
docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ; Visto l' art. 65, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1988; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri degli affari esteri, del tesoro e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Lo scambio di insegnanti con altri Paesi è attuato secondo le modalità stabilite dagli articoli che seguono. 2. Esso deve interessare insegnamenti riferiti ad una stessa materia o a gruppi di materie appartenenti alla medesima disciplina o ad area omogenea; deve avvenire, inoltre, nel medesimo anno scolastico. 3. Gli insegnanti tra i quali è disposto lo scambio debbono avere conoscenza della lingua del rispettivo Paese ospitante. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell' art. 10, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo dell'intero art. 65 del D P.R. n. 417/1974 è il seguente: "Art. 65 (Incarichi e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive). - Il personale di cui al presente decreto, purchè abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. È consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunità europea. Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorchè il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli insegnamenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto". Note alle premesse: - La legge n. 100/1926 reca norme sulla facoltà del potere giuridico di emanare norme giuridiche. - Per il testo dell'intero art. 65 del D P.R. n. 417/1974 si veda la nota al titolo.
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