Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 1334/1960

Determinazione, per gli anni 1959 e 1960, degli oneri per assistenza malattia posti a carico degli enti di cui all'art. 5, lettera c), della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Pubblicato: 21/11/1960 In vigore dal: 22/06/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1334

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1334/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1960, n. 1334 ## Determinazione, per gli anni 1959 e 1960, degli oneri per assistenza malattia posti a carico degli enti di cui all'art. 5, lettera c), della legge 4 agosto 1955, n. 692. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692 , concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia; Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, per l'anno 1959 e per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960, derivanti agli Istituti ed Enti, ai quali è demandata, per effetto dello art. 2, la corresponsione delle prestazioni per l'assistenza stessa a favore dei titolari di pensioni o di assegni vitalizi indicati all'art. 1, n. 2, della legge; Considerato che, ai sensi dell'art. 5, lettera c), l'onere per l'assistenza a favore dei titolari predetti è a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, dei Monti pensioni o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Province o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza; Considerati il numero dei pensionati per i quali alla assistenza di malattia deve provvedere l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed il rispettivo costo medio per l'assistenza comprensivo delle spese generali; Ritenuto che la determinazione degli oneri per assistenza malattia relativi al periodo 1 gennaio-31 agosto 1960 può essere effettuata per la parte di titolari di pensioni assistiti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, il cui Consiglio di amministrazione ha espresso il proprio avviso in merito, provvedendo con successivo decreto per la parte dei pensionati assistiti da altri Istituti ed Enti dopo aver sentiti i rispettivi Consigli di amministrazione; Sentiti i Consigli di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 L'onere derivante agli Istituti, ai quali è demandata, per effetto dell' art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692 , la corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette ed indirette delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, ovvero a carico dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni. Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, è determinato: A) per l'anno 1959: per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in complessive lire 4.089.600.880; per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, in complessive lire 74.640.000; B) per il periodo 1 gennaio-31 agosto 1960: per i pensionati assistiti dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in complessive lire 2.803.507.495.

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