Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1335/1951
Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1335
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1335/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1951, n. 1335
## Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Messina.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 ; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Attuale art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, sono aggiunti quelli di: "Medicina del lavoro" e di "malattie infettive". Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" sono riuniti in un'unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive tropicali e sub tropicali". Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria, sono aggiunti i seguenti: 12) Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica; 13) Radiologia (semestrale). Dopo l'attuale art. 52 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "clinica pediatrica", "clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali" ed "igiene generale e speciale". Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia
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