Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1340/1968
Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria di zone limitrofe al Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e Aventino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. 1340
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1340/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. 1340
## Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria di
zone limitrofe al Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del
Sangro e Aventino.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 19 luglio 1929, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre successivo, al registro n. 14, foglio n. 128, con il quale fu costituito il Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede in Lanciano, dell'estensione territoriale di ha. 3963.42; Visto il regio decreto 3 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1935 al registro n. 2, foglio n. 19, con il quale il perimetro consortile da ha. 3963.42 è stato ampliato ad ha. 19.976,53.82; Visti le domande in data 13 febbraio 1963, 16 aprile 1964 e 5 giugno 1965 e i relativi allegati presentati dal suindicato consorzio ed intesi ad ottenere l'ampliamento del proprio perimetro consortile mediante l'inclusione di alcune zone limitrofe di circa 25.130 ettari, ricadenti totalmente o parzialmente nei territori comunali di Treglia, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Poggiofiorito, Casalbordino, Villalfonsina, Torino di Sangro, Atessa, Archi, Perano, Casoli, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Orsogna, Castelfrentano, Lanciano, Frisa, Ortona, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Fossacesia, previa classifica delle zone stesse in comprensorio di bonifica di seconda categoria; Visti in proposito: il decreto ministeriale 30 marzo 1966, n. 481 , con il quale è stata disposta la pubblicazione delle suindicate domande e dei relativi allegati, senza dar luogo alla presentazione di opposizioni o reclami; il parere del comitato T. provinciale per la bonifica di Chieti 22 dicembre 1965, n. 104; il parere dell'ispettorato compartimentale agrario di Pescara 21 novembre 1966, n. 9743; il voto del comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche de l'Aquila, 27 aprile 1967, n. 79; il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura 12 dicembre 1967; Viste le note 28 marzo 1968, n. 579, del Ministero dei lavori pubblici e 30 maggio 1968, n. 119254 del Ministero del tesoro, dell'assenso espresso ai sensi dell' art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , sulla proposta di classifica di che trattasi; Ritenuto, che, in conformità dei pareri espressi, la proposta di classifica delle zone limitrofe al Consorzio di bonifica delle Valli del Sangro e dell'Aventino della estensione di ha. 25.130, in quanto ricorrono le condizioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , è meritevole di accoglimento; Considerato che della proposta di classifica fanno parte ha. 1100 del bacino del Moro già classificato, per cui le zone da classificare risultano estese ha. 24.030, distinti nell'allegata corografia in scala 1: 100.000 con coloritura verdastra; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro; Decreta: Le zone limitrofe al Consorzio di bonifica e irrigazione delle Valli del Sangro e Aventino distinte con coloritura verdastra e comprendenti totalmente o parzialmente i territori comunali di Treglio, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Poggiofiorito, Casalbordino, Villalfonsina, Torino di Sangro, Atessa, Archi, Perano, Casoli, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Orsogna, Castelfrentano, Lanciano, Frisa, Ortona, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Fossacasia, dell'estensione complessiva di ha. 24.030, sono classificate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 , fra i comprensori di bonifica di seconda categoria sulla base della corografia in scala: 1: 100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1968 SARAGAT SEDATI - NATALI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 156. - GRECO
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