Decreto del Presidente della Repubblica Agevolazioni

Decreto del Presidente della Repubblica 135/2003

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro.

Pubblicato: 14/06/2003 In vigore dal: 20/03/2003 Documento ufficiale

Quali sono gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica che le fondazioni senza fini di lucro possono svolgere per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal decreto?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 135/2003 è un regolamento attuativo che definisce i criteri specifici per le fondazioni senza fini di lucro che intendono svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Questo decreto implementa l'articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, che riordina la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). La norma consente alle fondazioni di svolgere direttamente attività di ricerca oppure di affidarla a università, enti di ricerca e altre fondazioni, purché rispettino specifici ambiti e modalità definiti dal regolamento. Per le fondazioni, il rispetto di questi criteri è essenziale per mantenere lo status di ONLUS e accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria, incluse le detrazioni per i donatori e l'esenzione da alcune imposte.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2003, n. 135

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 135/2003 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2003, n. 135 ## Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la definizione degli ambiti e delle modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, da parte di fondazioni senza fini di lucro. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 10, comma 1, lettera a), n. 11), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , recante riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2003; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicabilità 1. Il presente regolamento definisce gli ambiti e le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale da parte di fondazioni ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L' art. 10, comma 1, lettera a), n. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) prevede: «Art. 1. - Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) - 10) - (Omissis). 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .». - L' art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) così recita: «1. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.». Nota all'art. 1: - Per il decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 si veda la nota alle premesse.

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Il DPR 135/2003 è il riferimento normativo per fondazioni senza fini di lucro che operano nel settore della ricerca scientifica e intendono qualificarsi come ONLUS secondo il decreto legislativo 460/1997. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per verificare la conformità alle disposizioni tributarie, l'applicabilità delle agevolazioni fiscali, la deducibilità delle donazioni e il mantenimento dei requisiti per l'esenzione da imposte sui redditi e l'IVA.

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