Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1350/1967
Nomina della commissione per le funicolari aeree e terrestri.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1967, n. 1350
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1350/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1967, n. 1350
## Nomina della commissione per le funicolari aeree e terrestri.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926 , registro n. 2, foglio n. 764, con il quale è stata istituita la commissione per le funicolari aeree e terrestri; Visto l' art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110 ; Visto l' art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696 , convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541 , registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1963 Atti del Governo, registro n. 177 , foglio n. 1, con il quale è stata determinata la composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri; Ritenuta l'opportunità di includere nella commissione un rappresentante della Regione Friuli e Venezia Giulia, che ha inoltrato richiesta in tal senso; Ritenuto che, ai fini del coordinamento degli interventi statali di qualsiasi natura nel settore delle funivie, è vantaggioso che ai lavori della commissione partecipino, quando gli argomenti lo richiedano, i rappresentanti dei Ministeri competenti per i suddetti interventi e quelli dei Ministeri del tesoro e dell'interno; Ritenuto che, allo scopo di poter assicurare alla commissione la collaborazione di professori universitari particolarmente versati nelle discipline attinenti al settore funiviario, giova che possano esserne chiamati a far parte anche professori collocati a riposo; Ritenuto che lo studio di alcuni particolari argomenti può essere affidato ad un limitato numero di membri della commissione particolarmente specializzati nel settore; Ritenuta infine la necessità di introdurre alcune variazioni circa la composizione della commissione, al fine di assicurarne una maggiore funzionalità; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile; Decreta: Art. 1 L' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1541 , è sostituito dal seguente: "La commissione per le funicolari aeree e terrestri è composta come segue: Presidente: Un professore universitario, emerito od ordinario, di macchine o materia affine. Membri: Dieci rappresentanti del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui: uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale, con funzioni di vice presidente; cinque scelti tra i capi degli uffici della sede centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, interessati ai trasporti con trazione a fune; quattro scelti tra i direttori degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, maggiormente dotati di impianti a fune. Un rappresentante del Ministero dell'interno; Un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Un rappresentante della Regione Trentino-Alto Adige; Un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia; Sei professori universitari, emeriti, ordinari, straordinari o collocati a riposo, scelti tra quelli delle seguenti materie: meccanica applicata alle macchine, scienza delle costruzioni, macchine, trasporti, tecnologia, metallurgia, elettrotecnica, costruzioni delle macchine e materie affini. Quattro esperti. Ai lavori della commissione, quando siano in esame questioni che interessano le rispettive amministrazioni, sono chiamati a partecipare: Un rappresentante del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; Un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici; Un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; Un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; Un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Segreteria: Tre funzionari delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui uno con funzioni di capo della segreteria. Il capo della segreteria è membro a tutti gli effetti della commissione".
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