Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 1352/1960
Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1352
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1352/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1352
## Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 , modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: All'art. 1, dopo il terzo comma, è aggiunto quanto appresso: Facoltà di scienze politiche; Istituto di scienze storiche; Istituto di scienze politiche; Istituto di scienze economiche; Istituto di scienze giuridiche. Dopo l'art. 45, è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 46. - Appartengono alla Facoltà, di scienze politiche i seguenti Istituti: 1) Istituto di scienze storiche, comprendente i seminari di storia moderna, storia dei trattati, storia e politica della colonizzazione; 2) Istituto di scienze politiche, comprendente i seminari di dottrina dello Stato, storia delle dottrine politiche, sociologia, storia del giornalismo; 3) Istituto di scienze economiche, comprendente i seminari di economia politica, politica economica e finanziaria, storia delle dottrine economiche, economia coloniale, statistica e demografia; 4) Istituto di scienze giuridiche, comprendente i seminari delle discipline di diritto pubblico e di diritto privato. La Facoltà di scienze politiche nomina i direttori degli istituti e dei seminari con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti che li riguardano. I direttori durano in carica due anni. Il collegamento tra istituti e seminari è effettuato per mezzo del Consiglio dei direttori presieduti dal preside della Facoltà, sentiti i singoli professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'Istituto. Sono ammessi a frequentare i singoli istituti e seminari gli studenti della Facoltà nonchè gli studenti di altra Facoltà ed i laureati che ne facciano domanda. Alle modalità di frequenza e di iscrizione sarà provveduto con un regolamento interno di Facoltà. Art. 79. - All'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Istituto di radiologia; Istituto di clinica ortopedica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960 GRONCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 74. - VILLA
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