Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 1353/1952
Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma, all'acquisto di un immobile in Firenze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1353
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1353/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1353
## Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del
lavoro con sede in Roma, all'acquisto di un immobile in Firenze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza in data 6 agosto 1951, con la quale l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, in persona del suo presidente, chiede di essere autorizzata all'acquisto di un immobile in Firenze, da destinare a sede della Sezione provinciale dell'Associazione; Vista la delibera 14-15 aprile 1951 del Comitato nazionale dell'Associazione, relativa alla richiesta di cui sopra; Visto l'atto costitutivo dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128 , relativo all'erezione in ente morale dell'Associazione predetta ed all'approvazione del relativo statuto; Visti gli articoli 17 del Codice civile e 5 delle norme di attuazione del Codice stesso; Vista la nota 10 giugno 1952, n. 31006, con la quale il Prefetto di Firenze esprime parere favorevole all'acquisto dell'immobile di cui sopra; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Sani Tommaso d'Aquino n. 11, è autorizzata ad acquistare un piccolo fabbricato sito in Firenze, via degli Artisti n. 16, da adibire a sede della Sezione provinciale dell'Associazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1952 EINAUDI RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 111. - CARLOMAGNO
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